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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35647/2026 del 08/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il Tribunale di Padova, con sentenza del 2 aprile 2026 resa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., aveva applicato all’imputato la pena concordata di quattro anni e dieci mesi di reclusione ed euro 20.000 di multa per detenzione di sostanze stupefacenti e detenzione di munizionamenti senza regolare denuncia, uniti dalla continuazione. Aveva inoltre disposto la confisca del telefono cellulare e delle due SIM card sequestrati, la confisca e distruzione dello stupefacente e del bilancino e l’invio delle munizioni al CERIMANT competente. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: in primo luogo, ha denunciato la mancanza grafica di motivazione sulla confisca del telefono e delle SIM; in secondo luogo, ha dedotto l’illegalità della pena, perché per il reato satellite di cui all’art. 697 c.p., punito con pena alternativa, l’aumento per la continuazione era stato applicato sia alla pena detentiva sia a quella pecuniaria, in violazione del criterio della pena unica progressiva per moltiplicazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Quanto alla confisca del telefono e delle SIM, ha rilevato che la motivazione era meramente apparente: il giudice di merito aveva affermato genericamente la strumentalità dei beni, senza spiegare in concreto il nesso con i reati né valutare il ruolo dei beni e le modalità di commissione degli illeciti. Quanto alla pena, ha rilevato che l’aumento per il reato satellite punito con arresto o ammenda era stato applicato sia alla pena detentiva sia a quella pecuniaria, mentre, secondo il criterio indicato dalle Sezioni Unite, nel caso di reato più grave punito con pena congiunta e reato satellite punito con pena alternativa l’aumento va operato su una sola delle pene previste per il reato più grave, con scelta motivata ai sensi dell’art. 133 c.p. L’illegalità della pena invalida l’accordo di patteggiamento nel suo complesso: la sentenza è stata annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Padova, in diversa composizione, per l’ulteriore corso, così da consentire alle parti di rinegoziare l’accordo o proseguire con il giudizio ordinario.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    le statuizioni sulla confisca adottate nella sentenza applicativa di pena esulano dall'area della negozialità, come individuata e delimitata dall'art. 444 cod. proc. pen., sicché il discorso giustificativo della decisione, non vincolato alle richieste delle parti su tali punti, deve necessariamente essere più analitico rispetto a quanto forma oggetto del negozio processuale con cui l'imputato ha dispensato l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.

    Nel patteggiamento le statuizioni sulla confisca non fanno parte dell’accordo negoziale e richiedono una motivazione autonoma e più analitica rispetto a quella relativa alla pena concordata.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione della sentenza applicativa di pena che abbia disposto la confisca, determinandosi in tal caso un'illegalità della misura di sicurezza, rilevante come violazione di legge ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.

    La limitazione dei motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento non preclude il ricorso per cassazione quando la confisca sia priva di motivazione o sorretta da motivazione meramente apparente, poiché il vizio integra un’illegalità della misura.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione della sentenza applicativa di pena che abbia disposto la confisca, determinandosi in tal caso un'illegalità della misura di sicurezza, rilevante come violazione di legge ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.

    La mancanza o apparenza della motivazione sulla confisca disposta con sentenza di patteggiamento è deducibile in cassazione come violazione di legge, in quanto incidente sulla legittimità della misura.

  • art. 25 Cost.

    Tale esegesi è conforme a quanto l'art. 25 Cost. stabilisce in tema di misure di sicurezza in generale, secondo cui nessuno può esservi sottoposto «se non nei casi previsti dalla legge», nonché al principio costituzionalmente imposto dall'art. 111, secondo cui sono ricorribili per cassazione «per violazione di legge» le sentenze e i provvedimenti comunque incidenti sulla libertà personale.

    Le misure di sicurezza devono essere applicate nei soli casi previsti dalla legge; la violazione dei relativi presupposti e limiti può integrare illegalità della misura.

  • art. 111 Cost.

    Tale esegesi è conforme a quanto l'art. 25 Cost. stabilisce in tema di misure di sicurezza in generale, secondo cui nessuno può esservi sottoposto «se non nei casi previsti dalla legge», nonché al principio costituzionalmente imposto dall'art. 111, secondo cui sono ricorribili per cassazione «per violazione di legge» le sentenze e i provvedimenti comunque incidenti sulla libertà personale.

    La violazione dell’obbligo di motivazione, quando la motivazione è mancante o meramente apparente, è riconducibile alla violazione di legge deducibile con ricorso per cassazione.

  • art. 81 c.p.

    in tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie, per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'aumento di pena per il reato "satellite" va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato "satellite", nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod. pen.

    Nella continuazione tra reati puniti con sanzioni eterogenee, l’aumento per il reato satellite segue il criterio della pena unica progressiva per moltiplicazione e deve rispettare il genere della pena prevista per il satellite; l’aumento detentivo va quindi ragguagliato a pena pecuniaria.

  • art. 135 c.p.

    in tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie, per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'aumento di pena per il reato "satellite" va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato "satellite", nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod. pen.

    Il ragguaglio previsto dall’art. 135 c.p. consente di rispettare, nella determinazione dell’aumento per la continuazione, il genere di pena stabilito per il reato satellite.

  • art. 133 c.p.

    se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena alternativa, il giudice può operare l'aumento di pena in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave, motivando la scelta ai sensi dell'art. 133 cod. pen.

    Quando il reato più grave è punito con pena congiunta e il satellite con pena alternativa, l’aumento va applicato a una sola delle pene previste per il reato più grave e la scelta deve essere motivata secondo i criteri di cui all’art. 133 c.p.

  • art. 697 c.p.

    Considerato che il reato satellite, nella specie, è un reato contravvenzionale punito con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, si sarebbe dovuta applicare la regola operativa, enucleata nel detto arresto nomofilattico (v. punto 6.2.), in ragione della quale, se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena alternativa, il giudice può operare l'aumento di pena in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave, motivando la scelta ai sensi dell'art. 133 cod. pen.

    Per la contravvenzione di detenzione abusiva di munizioni, punita alternativamente con arresto o ammenda, l’aumento per la continuazione non poteva essere applicato contemporaneamente alla pena detentiva e a quella pecuniaria del reato più grave.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento, la confisca non è compresa nell’area dell’accordo sulla pena e il giudice deve motivarne autonomamente i presupposti.
  • La confisca facoltativa richiede una motivazione concreta sul nesso di strumentalità tra bene e reato, sul ruolo effettivamente svolto dal bene e sulle modalità di realizzazione dell’illecito; la mera affermazione astratta della strumentalità o della finalità preventiva è insufficiente.
  • La mancanza o apparenza della motivazione sulla confisca disposta con sentenza di patteggiamento integra un’illegalità della misura deducibile con ricorso per cassazione come violazione di legge.
  • Nella continuazione tra reati puniti con pene eterogenee, l’aumento per il reato satellite deve rispettare il genere della pena prevista per quest’ultimo e seguire il criterio della pena unica progressiva per moltiplicazione.
  • Se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena alternativa, l’aumento può essere operato su una sola delle pene previste per il reato più grave, con scelta motivata secondo i criteri dell’art. 133 c.p.
  • L’illegalità della pena concordata invalida l’accordo di patteggiamento nel suo complesso e comporta l’annullamento della sentenza che lo ha recepito, con trasmissione degli atti al giudice di merito affinché le parti possano rinegoziare l’accordo o proseguire nelle forme ordinarie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccioDetenzione di armi
RamiProcesso penaleStupefacentiArmi
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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