Ordinanza n. 116/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione efficace di una procedura per l’affidamento in concessione del sito di cava “Pedali” in favore dell’impresa controinteressata, nonché gli atti di gara e la verifica dei requisiti
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con ricorso e motivi aggiunti, le determinazioni di aggiudicazione efficace, la comunicazione dell’esito, l’avviso di appalto aggiudicato, i verbali di gara, la proposta di aggiudicazione e gli atti relativi alla comprova dei requisiti, contestando in particolare che l’aggiudicataria possedesse il requisito professionale previsto dall’art. 6.41 del disciplinare e il requisito di capacità tecnica e professionale previsto dal paragrafo 6.3. Sono stati inoltre dedotti profili riguardanti il costo della manodopera, la sostenibilità del piano economico-finanziario e la coerenza tra il numero di lavoratori indicato nella relazione tecnica e quello indicato nel PEF, nonché una presunta sottostima dei costi per la realizzazione delle migliorie. È stata chiesta anche la dichiarazione di inefficacia dell’eventuale contratto e il subentro nell’affidamento.
La decisione
In sede cautelare il TAR, impregiudicato l’esame delle eccezioni di rito sollevate dalla controinteressata, ha ritenuto insussistenti persuasivi profili di fumus boni iuris. Ha rilevato che dagli atti emergono sufficienti evidenze del possesso, da parte dell’aggiudicataria, sia del requisito professionale previsto dall’art. 6.41 del disciplinare sia del requisito di capacità tecnica e professionale del paragrafo 6.3. Ha inoltre ritenuto che il costo della manodopera indicato nell’offerta fosse equivalente a quello stimato dalla stazione appaltante, pari a 139.954,64 euro. La valutazione della Commissione sulla sostenibilità del PEF è apparsa prima facie immune da vizi. Non è stata ravvisata una contraddizione effettiva tra la relazione tecnica, che indicava sei risorse senza precisare che fossero tutte impiegate a tempo pieno, e il PEF, che indicava tre risorse a tempo pieno, trattandosi di documenti aventi diversa finalità. La dedotta sottostima dei costi delle migliorie è stata ritenuta non persuasiva perché la ricorrente non aveva scomputato dalla stima il margine di utile e le spese generali, suscettibili di riduzione. La domanda cautelare è stata quindi respinta e le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo, con particolare riferimento alla verifica del fumus boni iuris.
La nota di comunicazione dell’esito della procedura è stata impugnata quale atto della procedura di affidamento.
art. 6.41 del Disciplinare di gara
Il giudice ha ritenuto prima facie dimostrato il possesso del requisito professionale richiesto dalla lex specialis.
paragrafo 6.3 del Disciplinare di gara
Il giudice ha ritenuto prima facie dimostrato il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale richiesto dalla lex specialis.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell’aggiudicazione non può essere concessa quando dagli atti emergano sufficienti evidenze del possesso, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti dalla lex specialis.
- La valutazione della sostenibilità di un piano economico-finanziario appartiene alla discrezionalità della stazione appaltante e, in sede cautelare, non è censurabile quando appaia prima facie immune da vizi manifesti.
- La diversa indicazione del numero di risorse umane nella relazione tecnica e nel piano economico-finanziario non integra necessariamente una contraddizione, quando i documenti abbiano diversa finalità e soltanto il PEF specifichi quante risorse siano impiegate a tempo pieno.
- La deduzione di una sottostima dei costi delle migliorie deve considerare anche le componenti economiche suscettibili di riduzione, quali margine di utile e spese generali; in mancanza di tale considerazione, la censura non risulta persuasiva in sede cautelare.
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