Cassazione Civile, Ordinanza n. 05044/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Il procedimento riguarda la correzione d'ufficio di un errore materiale contenuto nella sentenza n. 26566/2017 della Corte di cassazione. Nella precedente decisione era stata inserita la formula relativa al raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. Il ricorrente ha segnalato che la causa riguardava un credito professionale di difensore d'ufficio e che, ai sensi dell'art. 32 disp. att. c.p.c., le procedure per il recupero dei crediti dei difensori d'ufficio sono esenti da bolli, imposte e tasse. La Corte ha verificato che la precedente formula aveva impropriamente lasciato intendere un accertamento non spettante al giudice, cioè la debenza del contributo unificato iniziale, e non si limitava a dare atto dei soli presupposti processuali per il raddoppio. La correzione è stata quindi disposta d'ufficio ex art. 391-bis c.p.c., con precisazione testuale in motivazione e nel dispositivo della sentenza precedente.
La decisione
La Corte ha accolto la segnalazione e ha disposto d'ufficio la correzione dell'errore materiale nella sentenza n. 26566/2017, inserendo in motivazione e nel dispositivo la clausola "se il contributo unificato è dovuto" dopo il richiamo all'art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002. La Corte ha ritenuto che la precedente statuizione dovesse essere emendata perché, per come formulata, appariva come un accertamento della debenza del contributo unificato iniziale, accertamento riservato all'amministrazione giudiziaria e non al giudice dell'impugnazione. Non vi è un vero contraddittorio sul merito della controversia, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso
il c.d. doppio contributo ha natura di tributo giudiziario, non sanzionatoria, e presuppone l'obbligo del versamento del primo contributo unificato; la sua debenza è condizionata ai presupposti processuali di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
contributo unificato dovuto per il ricorso
il giudice dell'impugnazione può dare atto dei presupposti per il raddoppio, ma non accertare la debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria.
le procedure per il recupero dei crediti vantati dai difensori d'ufficio sono esenti da bolli, imposte e tasse
richiamato a sostegno della segnalazione dell'errore materiale, per evidenziare la peculiarità del credito professionale del difensore d'ufficio.
consente la correzione d'ufficio dell'errore materiale nella sentenza di legittimità quando la formula utilizzata riveli un errore emendabile senza incidere sul contenuto decisorio sostanziale.
artt. 375, comma 2, n. 4-bis, e 380-bis.1 c.p.c.
norme processuali che hanno regolato la trattazione camerale del procedimento di correzione.
Massime di principio
- Nel procedimento di correzione di errore materiale è emendabile la formula della sentenza che, per le modalità espressive adottate, faccia apparire come accertamento giudiziale un profilo che invece non compete al giudice decidere.
- In tema di contributo unificato, il giudice dell'impugnazione può limitarsi ad attestare la ricorrenza dei presupposti processuali per il raddoppio ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, ma non può accertare la debenza del contributo unificato iniziale, che appartiene alla sfera di accertamento dell'amministrazione giudiziaria.
- Il c.d. doppio contributo unificato non ha natura sanzionatoria, ma di tributo giudiziario collegato alla soccombenza processuale in impugnazione.
- Quando la statuizione sul contributo unificato sia formulata in termini tali da eccedere il limite dell'attestazione dei presupposti processuali, la correzione d'ufficio è lo strumento idoneo a ricondurre la decisione al corretto perimetro normativo.
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