Cassazione Penale, Ordinanza n. 07808/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torino, deducendo la violazione dell'art. 129 c.p.p. e della corretta qualificazione giuridica del fatto. In particolare sosteneva che il giudice avrebbe dovuto proscioglierlo e che la qualificazione giuridica dei fatti, relativi a plurimi episodi di detenzione/cessione di stupefacenti già ricondotti all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990, non sarebbe stata corretta. La Corte rileva però che le censure erano formulate in modo generico e che il ricorso era stato proposto fuori dei casi consentiti per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, poiché non riguardava davvero l'espressione della volontà, il difetto di correlazione, l'erronea qualificazione giuridica o l'illegalità della pena, ma mirava sostanzialmente a contestare il mancato proscioglimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non rientrassero nei limitati casi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché le contestazioni sul mancato proscioglimento e sulla qualificazione giuridica del fatto erano esposte in modo generico e assertivo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e dell'art. 1, comma 64, l. n. 103/2017.
Norme richiamate
Richiamato come norma invocata dal ricorrente per sostenere il dovere di immediato proscioglimento nei casi previsti, ma la Corte non ravvisa nel caso concreto i presupposti per farvi luogo nel giudizio di legittimità sulla sentenza di patteggiamento.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
Delimita in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta; censure diverse o solo formalmente ricondotte a tali categorie sono inammissibili.
Fondamento della condanna alle spese processuali e del versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
Consente di aumentare oltre il massimo edittale la somma dovuta alla Cassa delle ammende nei casi di inammissibilità del ricorso, quando le ragioni dell'inammissibilità lo giustifichino.
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice posta a base della sentenza di patteggiamento, relativa a plurimi episodi in materia di stupefacenti.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'imputato il ricorso per cassazione è ammesso solo nei ristretti casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni altra censura è inammissibile.
- La deduzione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto deve essere specifica e effettiva: non è sufficiente formulare doglianze generiche o sotto la veste formale della violazione di legge per ottenere il sindacato di legittimità.
- Nel giudizio di cassazione sulla sentenza di patteggiamento non può essere surrettiziamente introdotta una richiesta di proscioglimento fondata sull'art. 129 c.p.p. se la censura non rientra nei motivi tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, anche oltre il massimo ordinario previsto dall'art. 616 c.p.p.
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