Cassazione Civile, Ordinanza n. 02828/2023 del 31/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un precetto di pagamento intimato sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale per l'importo di euro 2.370,72. La destinataria del precetto propose opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., accolta dal Giudice di pace. In appello il Tribunale di Roma confermò l'accoglimento dell'opposizione e rigettò l'appello principale del creditore; accolse invece l'appello incidentale della debitrice, condannando il creditore anche alla ripetizione di indebito per euro 293,02 oltre accessori. Il soccombente in appello ricorse per cassazione con un unico motivo, ma il testo della pronuncia di legittimità precisa che il ricorso era formulato senza un'esposizione sommaria dei fatti idonea a ricostruire compiutamente la vicenda sostanziale e processuale. In particolare, non erano chiariti in modo adeguato: il contenuto delle reciproche pretese e difese, il rapporto con un precedente precetto e con un'esecuzione già iniziata, lo stato della precedente opposizione pendente, l'oggetto e le ragioni della domanda di ripetizione di indebito, il momento del pagamento rispetto all'opposizione e al precetto, nonché se il pagamento fosse stato contestato o riservato. La censura, quindi, non consentiva alla Corte di valutare nel merito nemmeno il profilo dell'interesse ad impugnare posto a base della decisione del tribunale.
La decisione
La Corte ha rilevato che il ricorso non rispettava il requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché privo di una esposizione sommaria e completa dei fatti sostanziali e processuali necessari per comprendere la controversia e il significato delle censure. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito le altre questioni, ivi compreso il tema dell'interesse ad impugnare. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato come base dell'opposizione all'esecuzione proposta dalla debitrice intimata
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per il procedimento in camera di consiglio e per il deposito delle memorie
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria dei fatti sufficiente a consentire alla Corte la chiara e completa cognizione del fatto sostanziale e processuale senza ricorrere ad altre fonti
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. è un requisito di contenuto-forma del ricorso per cassazione, e deve consentire alla Corte di comprendere in modo completo la vicenda sostanziale e processuale senza dover consultare altri atti o la sentenza impugnata.
- L'inosservanza del requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. rende inammissibile il ricorso quando la narrazione dei fatti non permetta di ricostruire le pretese reciproche, le difese, lo svolgimento del processo e il contenuto essenziale delle decisioni di merito.
- Non è sufficiente una descrizione generica della controversia: occorre indicare, almeno sommariamente, il contenuto delle domande ed eccezioni, le ragioni poste a fondamento delle decisioni di primo e secondo grado e il tenore della sentenza impugnata.
- Quando la ricostruzione fattuale è lacunosa al punto da impedire la verifica delle censure, la Corte non può esaminare neppure questioni preliminari come l'interesse ad impugnare.
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