Cassazione Civile, Ordinanza n. 40612/2021 del 17/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comune)
La controversia
La società contribuente impugnava un avviso di pagamento per saldo TARI relativo all'anno d'imposta 2016, deducendo in origine la carenza di motivazione dell'atto, la mancata assimilazione di alcuni rifiuti speciali ai rifiuti urbani e l'assenza di privativa sulle superfici interessate. Nel giudizio di legittimità, tuttavia, la ricorrente ha articolato un unico motivo denunciando la nullità della sentenza d'appello per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, 112 e 156, comma 2, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse motivato in modo apparente o comunque incongruo, richiamando elementi fattuali estranei al processo, come un Comune diverso e un soggetto terzo, oltre a una perizia mai prodotta dalla stessa ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la ricorrente fosse completamente vittoriosa nel giudizio di merito, poiché la CTR aveva accolto il suo appello riconoscendo la giurisdizione del giudice tributario e l'esclusione dall'imposizione di determinate superfici destinate a magazzino. Mancando una soccombenza, mancava anche l'interesse ad impugnare ex art. 100 c.p.c., e l'eventuale interesse a una motivazione più corretta non ha autonoma rilevanza giuridica. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione del Comune intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse
l'interesse ad impugnare va apprezzato in concreto, con riferimento all'utilità sostanziale che può derivare dall'accoglimento del gravame; senza soccombenza l'impugnazione è inammissibile
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza per asserita inidoneità della motivazione
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma non accolto
richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta nullità, ma non è stato ritenuto utile a superare il difetto di interesse
menzionato per la trattazione camerale non partecipata secondo il rito applicabile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come base del meccanismo di raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso definito con esito sfavorevole
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare è condizione dell'azione in sede di gravame e deve essere valutato in relazione a una concreta utilità derivante dall'eventuale accoglimento del ricorso.
- La soccombenza, anche solo parziale, costituisce il presupposto dell'interesse a impugnare; se la parte è risultata totalmente vittoriosa nel precedente grado, il ricorso è inammissibile.
- Non sussiste un interesse autonomo e giuridicamente rilevante a censurare la sola motivazione di una decisione favorevole, quando la parte non sia stata pregiudicata dal dispositivo o dalla sostanza della pronuncia.
- La deduzione di vizi della motivazione o di errori percettivi della sentenza non può superare il preliminare difetto di interesse all'impugnazione.
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