Cassazione Penale, Ordinanza n. 31781/2025 del 23/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva definito il procedimento davanti al Tribunale con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., con pena di sei mesi di reclusione ed euro 160,00 di multa per ricettazione continuata e porto fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, di un coltello a serramanico. Con l'unico motivo di ricorso deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in riferimento agli artt. 448 e 546 c.p.p., la mancanza o insufficienza di motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che il giudice si era limitato a prendere atto della correttezza della qualificazione giuridica e della congruità della pena concordata, senza svolgere un'adeguata analisi sulla concreta gravità del fatto e sulla personalità dell'imputato. La Corte rileva però che tale censura investe la commisurazione della pena e non l'illegalità della stessa, profilo non deducibile nei limiti del ricorso avverso il patteggiamento introdotti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la doglianza sulla motivazione della pena commisurata nel patteggiamento non rientri tra i motivi specificamente ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Poiché l'impugnazione era proposta contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti successiva alla novella del 2017, il ricorso è stato trattato de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, per la ravvisata colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile.
Norme richiamate
disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), nel cui ambito si colloca la decisione impugnata.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
invocato dal ricorrente come parametro del vizio di motivazione, ma la Corte osserva che il motivo non è proponibile nei limiti del ricorso avverso il patteggiamento.
stabilisce che contro la sentenza di patteggiamento sono proponibili solo motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza.
richiamato dalla Corte per chiarire che i profili commisurativi della pena, anche se fondati sulla violazione dei parametri legali, non integrano di per sé illegalità della pena deducibile ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
prevede la trattazione de plano del ricorso contro sentenza di patteggiamento nelle ipotesi indicate dalla disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017.
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
art. 1, comma 50; art. 1, comma 62
ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p. e il comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p., restringendo i motivi di ricorso contro il patteggiamento e prevedendo la trattazione de plano.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso è ammissibile solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi preclusi i motivi che censurano la mera motivazione sulla congruità della pena o la sua commisurazione.
- L'illegalità della pena, deducibile contro il patteggiamento, coincide con una sanzione non prevista dall'ordinamento o eccedente, per specie o quantità, i limiti edittali; non vi rientrano le censure che lamentano la violazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. o del bilanciamento delle circostanze.
- Quando il ricorso contro il patteggiamento è proposto dopo la riforma del 2017, la Corte può trattarlo de plano nei casi previsti dalla disciplina processuale speciale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se sussiste colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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