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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26003/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società in procedura)

La controversia

La società in amministrazione straordinaria aveva promosso contro la banca un’azione revocatoria fallimentare per recuperare rimesse bancarie effettuate nell’ultimo anno prima dell’apertura della procedura, per € 1.986.200,29, o, in subordine, nell’ultimo semestre, per € 385.000. Il Tribunale di Ancona aveva rigettato le domande per insufficienza di allegazioni e prove, rilevando che non erano state individuate le singole rimesse solutorie e non erano stati prodotti i contratti di conto corrente. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 806/2020 depositata il 27 luglio 2020, aveva respinto il gravame ritenendo che spettasse all’attrice allegare e provare che le rimesse avessero ridotto in modo consistente e durevole l’esposizione debitoria, e che tale onere richiedesse una precisa e tempestiva allegazione dei fatti. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 67, comma 3, lett. b), legge fall., contestando che l’onere di allegare e provare la consistenza e durevolezza della riduzione dell’esposizione fosse stato posto a carico della procedura; il secondo ha denunciato violazione degli artt. 132 e 115 c.p.c., lamentando il rigetto dell’istanza di consulenza tecnica d’ufficio e un vizio motivazionale, per non avere la Corte d’appello dimostrato di saper risolvere le questioni tecniche rilevanti.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il secondo motivo: la motivazione della Corte d’appello superava il minimo costituzionale, ed era coerente il mancato ricorso alla consulenza tecnica, che non poteva supplire alla mancata allegazione e prova dei fatti costitutivi della domanda. Ha accolto il primo motivo, affermando che la disciplina dell’art. 67, comma 3, lett. b), legge fall. non configura un’autonoma fattispecie costitutiva di revocatoria delle rimesse, ma prevede un fatto impeditivo dell’ordinaria revocabilità dei pagamenti, la cui allegazione e prova gravano sulla banca convenuta. La rimessa è revocabile, ai sensi dell’art. 67, comma 2, legge fall., se ha natura solutoria, ossia se costituisce pagamento di un credito liquido ed esigibile; la riduzione non consistente o non durevole dell’esposizione debitoria è invece un’eccezione di esonero, da allegare e provare dalla banca. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Trattandosi di fatto impeditivo della ordinaria revocabilità dei pagamenti, l’allegazione e la prova delle circostanze che impediscono la declaratoria di revocabilità della rimessa come pagamento resta a carico della banca convenuta

    La banca che invoca l’esenzione dalla revocatoria deve allegare e provare i fatti impeditivi, inclusa la mancanza di consistenza o durevolezza della riduzione dell’esposizione.

  • art. 67, comma 2, legge fall.

    Non può, pertanto, ritenersi superata la tradizionale bipartizione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie ai fini della revocabilità dei pagamenti a termini del combinato disposto dell’art. 67, commi 2 e 3, legge fall., in forza della quale sono revocabili le sole rimesse che costituiscano pagamenti di debiti liquidi ed esigibili

    La revocatoria ordinaria dei pagamenti riguarda le rimesse solutorie, che estinguono un credito liquido ed esigibile; le rimesse meramente ripristinatorie della provvista non costituiscono pagamenti revocabili.

  • art. 67, comma 3, lett. b), legge fall.

    In tema di azione revocatoria fallimentare, l’art. 67, comma 3, lett. b, legge fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, presuppone la rimessa su conto corrente bancario come pagamento di credito liquido ed esigibile, ovverosia che afferisce a conto scoperto, non prescindendo quindi dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa stessa, e qualifica la riduzione non consistente e non durevole dell’esposizione debitoria quale fatto impeditivo, che va allegato e provato dal convenuto in revocatoria

    La disposizione presuppone una rimessa solutoria e disciplina un’esenzione dalla revocatoria: la banca convenuta deve allegare e provare che la riduzione dell’esposizione debitoria non è stata consistente o durevole.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione della sentenza impugnata è pertanto comprensibile e compiuta.

    La censura motivazionale non è fondata quando la motivazione della decisione è comprensibile e compiuta e non scende sotto il minimo costituzionale.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice d’appello ha ritenuto non assolto l’onere di allegazione e prova in relazione ai fatti costitutivi della domanda e, coerentemente con tale premessa, ha rigettatol’istanza di disporre consulenza tecnica d’ufficio, la quale non potrebbe sopperire al mancato assolvimento dell’onere della prova

    La consulenza tecnica d’ufficio non può supplire alla mancata allegazione e prova dei fatti costitutivi della domanda; il giudice può quindi rigettare l’istanza formulata per colmare tale carenza.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., la sola ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

    La norma è richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito della memoria illustrativa nel termine previsto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il primo motivo di ricorso è rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 67, comma 3, lett. b, legge fall., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»

    La disposizione individua il parametro processuale per la denuncia in cassazione di violazione o falsa applicazione di norme di diritto; il motivo è stato accolto nel merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il secondo motivo di ricorso denuncia «violazione degli artt. 132 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.»

    La disposizione è invocata per denunciare vizi processuali relativi alla motivazione e alla valutazione delle prove; il motivo è stato rigettato.

Massime di principio

  • Nell’azione revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie, la distinzione tra rimessa solutoria e rimessa ripristinatoria resta rilevante: sono revocabili ai sensi dell’art. 67, comma 2, legge fall. le rimesse che costituiscono pagamenti di crediti liquidi ed esigibili, mentre quelle che si limitano a ripristinare la provvista accordata non costituiscono pagamenti.
  • L’art. 67, comma 3, lett. b), legge fall. non introduce un’autonoma fattispecie costitutiva di revocatoria delle rimesse in conto corrente, ma contempla un fatto impeditivo dell’ordinaria revocabilità dei pagamenti.
  • La banca convenuta che deduce l’esenzione dalla revocatoria deve allegare e provare che la riduzione dell’esposizione debitoria prodotta dalla rimessa solutoria non è stata consistente o durevole; tale onere non grava sulla procedura attrice.
  • La consulenza tecnica d’ufficio non può essere utilizzata per supplire alla mancata allegazione e prova dei fatti costitutivi della domanda.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaProveImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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