Cassazione Penale, Sentenza n. 10927/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che ha confermato l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per tre anni. Il ricorrente deduce violazione di legge (art. 125 cod. proc. pen. e art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011) e censura l'insufficiente motivazione della decisione, sostenendo l'assenza di prova dell'abitualità nella commissione dei reati e della produzione di profitti o che tali reati costituissero la fonte prevalente di reddito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere generico e manifestamente infondato. Il Collegio ha ritenuto che la Corte di merito aveva adeguatamente motivato la persistenza della pericolosità sociale del Campicelli, fondandosi sulla condanna per partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (pena irrogata) e sulla prosecuzione delle condotte fino al 2019, nonché sulla perdurante misura cautelare al momento dell'applicazione della misura di prevenzione. La censura relativa all'abitualità e ai profitti è stata ritenuta generica e in ogni caso estranea ai presupposti della norma applicata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011
La norma richiede la sussistenza di un'attuale pericolosità sociale per l'applicazione di misure di prevenzione; il giudice di merito può desumerla da fatti oggettivi come condanne per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ruolo nel sodalizio e persistenza delle condotte fino a epoche recenti.
Richiamata dal ricorrente come parametro di censura; il Collegio ha ritenuto la deduzione generica e, nel procedimento di prevenzione, non idonea a fondare il ricorso per cassazione se non impostata come concreta violazione di legge.
art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Norma storicamente richiamata per i procedimenti di prevenzione; la giurisprudenza interpreta che il ricorso per cassazione in materia di prevenzione è ammesso soltanto per violazione di legge, includendo la motivazione inesistente o meramente apparente se mancante di confronto con elementi potenzialmente decisivi.
art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575
Richiamata insieme alla disciplina sulla limitazione del ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione; conferma il criterio restrittivo sull'impugnabilità in cassazione basata su motivazione e rispetto della legge.
art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011
Esplicita la limitazione della possibilità di ricorrere per cassazione alla sola violazione di legge nel contesto delle misure di prevenzione.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Stabilisce i limiti dei motivi di ricorso in cassazione: non è consentito dedurre generiche doglianze sulla motivazione a meno che questa non sia inesistente o meramente apparente; il controllo in cassazione verifica la rispondenza degli elementi esaminati ai parametri di legge.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte nella misura ritenuta adeguata.
Massime di principio
- Nei procedimenti di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso prevalentemente per violazione di legge: le censure meramente critiche sulla motivazione sono, di regola, inammissibili a meno che non emergano omissioni assolute di elementi decisivi.
- L'attuale pericolosità sociale può essere legittimamente desunta da fatti oggettivi e recenti: condanne per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ruolo fiduciario nel sodalizio e la persistenza di misure cautelari sono indici rilevanti.
- Obiezioni generiche circa l'assenza di abitualità o della produzione di profitti dai reati non sono automaticamente decisive: occorre verificare se tali elementi costituiscono presupposti richiesti dalla norma applicata; se non lo sono, la loro mancanza non invalida il provvedimento.
- Per rendere ammissibile un ricorso in cassazione bisogna indicare elementi concreti e specifici che la motivazione abbia omesso di considerare e che, se presi in conto, avrebbero potuto determinare un esito diverso del giudizio.
- Il ricorrente deve essere consapevole del rischio di condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile.
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