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Parere

Parere n. 483/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione, proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto K10/531895 del 2 settembre 2019 di respingimento della domanda di concessione della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202400961

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto K10/531895 del 2 settembre 2019, con cui è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana.

Esito

ACCOGLIMENTO

Prevale il privato

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992. Il Ministero aveva ritenuto insufficiente il reddito del richiedente, considerando anche che i redditi della coniuge relativi agli anni 2015-2017 erano stati dichiarati all’Agenzia delle entrate soltanto il 7 aprile 2019, dopo il preavviso di diniego del 14 marzo 2019. Il ricorrente ha sostenuto che il reddito complessivo del nucleo familiare fosse sufficiente e che le irregolarità fiscali relative al 2015 fossero oggetto di rateizzazione, con pagamento della prima rata. La questione riguarda quindi la sufficienza dei mezzi economici del nucleo familiare ai fini della concessione della cittadinanza e la rilevanza di irregolarità fiscali regolarizzate mediante rateizzazione, nonché l’adeguatezza dell’istruttoria ministeriale.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il ricorso e ha espresso parere per l’accoglimento. Dalla documentazione prodotta risultava che i redditi complessivi del nucleo familiare superavano le soglie indicate dall’art. 3 del d.l. n. 382 del 1989, convertito dalla legge n. 8 del 1990, come confermato dall’art. 2, comma 15, della legge n. 549 del 1995. Tali soglie costituiscono un ragionevole criterio per valutare la disponibilità di mezzi adeguati al sostentamento e all’adempimento dei doveri connessi all’inserimento nella comunità nazionale. Il diniego è stato quindi ritenuto viziato da eccesso di potere per difetto di istruttoria. Le irregolarità fiscali relative al 2015 non sono state considerate decisive, poiché risultavano oggetto di rateizzazione presso l’Agenzia delle entrate-Riscossione e tale circostanza non era stata contestata dall’Amministrazione.

Osservazioni

Sufficienza del reddito familiare

La documentazione prodotta dimostra che i redditi complessivi del nucleo familiare superano le soglie di riferimento previste dalla normativa richiamata e sono quindi idonei a comprovare la disponibilità di mezzi adeguati al sostentamento del richiedente e all’adempimento degli obblighi connessi all’appartenenza alla comunità nazionale.

Difetto di istruttoria

L’Amministrazione è incorsa in eccesso di potere per difetto di istruttoria, non avendo adeguatamente considerato il reddito complessivo del nucleo familiare, che risultava superiore alla soglia rilevante.

Irregolarità fiscali e rateizzazione

Le irregolarità fiscali relative all’anno 2015 non incidono sulla legittimità del diniego quando risultano oggetto di rateizzazione presso l’Agenzia delle entrate-Riscossione, soprattutto se tale circostanza non è contestata dall’Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91 del 1992

    Costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente.

  • art. 10-bis l. n. 241 del 1990

    Disciplina il preavviso di diniego, mediante il quale il Ministero ha comunicato gli elementi ostativi alla concessione della cittadinanza e ha invitato l’interessato a presentare osservazioni.

  • art. 3 d.l. n. 382 del 1989, convertito dalla legge n. 8 del 1990

    Prevede soglie reddituali utilizzate dal Consiglio di Stato come ragionevole criterio per individuare la disponibilità di mezzi economici sufficienti al sostentamento.

  • art. 2, comma 15, legge n. 549 del 1995

    Conferma il criterio delle soglie reddituali richiamate per la valutazione della condizione economica del richiedente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196 del 2003

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi del ricorrente e dei terzi.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Ai fini della valutazione della disponibilità di mezzi economici richiesta per la concessione della cittadinanza italiana, le soglie reddituali previste dalla normativa in materia di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria possono costituire un ragionevole parametro per individuare la condizione di non indigente del richiedente.
  • La valutazione della sufficienza economica ai fini della cittadinanza deve considerare il reddito complessivo del nucleo familiare quando tale reddito è idoneo a dimostrare il sostentamento del richiedente e l’adempimento degli obblighi tributari.
  • Il diniego della cittadinanza è viziato da eccesso di potere per difetto di istruttoria quando l’Amministrazione non considera adeguatamente la documentazione dalla quale risulti che il reddito familiare supera le soglie economiche ritenute rilevanti.
  • Le irregolarità fiscali non possono essere automaticamente considerate ostative alla concessione della cittadinanza quando risultino oggetto di una rateizzazione presso l’agente della riscossione, soprattutto se la regolarizzazione non è contestata dall’Amministrazione.

Diniego della cittadinanza italiana e valutazione del reddito familiare

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto contro il decreto ministeriale che aveva respinto una domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992. Il ricorrente ha contestato l’insufficienza del reddito ritenuta dal Ministero dell’interno e la rilevanza attribuita ad alcune irregolarità fiscali.

Svolgimento del procedimento

La domanda di cittadinanza era stata presentata il 27 maggio 2015. Il Ministero aveva inviato il preavviso di diniego previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 il 14 marzo 2019, invitando l’interessato a presentare osservazioni.

Nelle memorie dell’8 e del 30 aprile 2019 il richiedente aveva documentato che anche la moglie produceva reddito negli anni 2015, 2016 e 2017. Il Ministero aveva tuttavia rilevato che le dichiarazioni dei redditi della coniuge erano state presentate all’Agenzia delle entrate soltanto il 7 aprile 2019, quindi dopo la comunicazione del preavviso di diniego, e aveva concluso per il rigetto della domanda.

Motivi del ricorso

Il ricorrente, pur senza articolare specifici motivi rubricati, ha sostenuto che il reddito complessivo del nucleo familiare fosse sufficiente. Ha inoltre dedotto che le irregolarità fiscali relative all’anno 2015, derivanti dal mancato pagamento di imposte riferite al modello unico 2016, erano state ammesse alla rateizzazione dall’ente di riscossione e che la prima rata era stata pagata.

Il Ministero dell’interno ha chiesto il rigetto del ricorso nella relazione trasmessa al Consiglio di Stato.

Valutazione della sufficienza economica

La Sezione ha ritenuto che dalla documentazione prodotta risultasse un reddito complessivo del nucleo familiare sufficiente a dimostrare la disponibilità di mezzi adeguati al sostentamento del richiedente, al corretto adempimento degli obblighi fiscali e ai doveri di solidarietà connessi all’inserimento nella comunità nazionale.

A tal fine il Consiglio di Stato ha richiamato le soglie previste dall’art. 3 del d.l. n. 382 del 1989, convertito dalla legge n. 8 del 1990, e confermate dall’art. 2, comma 15, della legge n. 549 del 1995: euro 8.263,31 di reddito imponibile per i titolari di pensione di vecchiaia, elevati a euro 11.362,05 in presenza di coniuge a carico, con ulteriore incremento di euro 516 per ogni figlio a carico.

Secondo il parere, tali parametri, pur previsti in materia di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, costituiscono un criterio ragionevole per valutare quali soggetti siano indigenti e, nel caso dei richiedenti la cittadinanza, quali non dispongano di mezzi sufficienti per il proprio sostentamento e per l’osservanza dei doveri derivanti dall’appartenenza alla comunità nazionale.

Vizio di eccesso di potere

Poiché il reddito complessivo del nucleo familiare superava la soglia individuata come parametro di riferimento, la Sezione ha ritenuto che il Ministero fosse incorso in eccesso di potere per difetto di istruttoria. Il diniego non aveva adeguatamente valorizzato la situazione reddituale complessiva risultante dalla documentazione.

Rilevanza delle irregolarità fiscali

Il Consiglio di Stato ha escluso che le irregolarità fiscali riferite all’anno 2015 potessero incidere, nel caso concreto, sulla legittimità del diniego. Tali irregolarità erano state oggetto di rateizzazione presso l’Agenzia delle entrate-Riscossione e questa circostanza non risultava contestata dall’Amministrazione.

Conclusione

La Sezione Prima ha espresso parere per l’accoglimento del ricorso straordinario. Il provvedimento di diniego è stato ritenuto illegittimo per difetto di istruttoria nella valutazione del reddito familiare. Il parere dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente e i terzi citati, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196 del 2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleLegittimazione e interesse a ricorrere

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