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Sentenza

Sentenza n. 483/2026 - Bari, Sezione 2

per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sull’istanza presentata da Flynis PV 19 s.r.l. in data 3 ottobre 2022, volta al rilascio del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale relativo all’impianto agrivoltaico da realizzarsi nel Comune di San Marco in Lamis (FG); per l’accertamento dell’obbligo di provvedere sull’istanza presentata da Flynis PV 19 s.r.l. in data 3 ottobre 2022; per la condanna del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica a concludere il procedimento per l’adozione del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale, avviato il 3 ottobre 2022, entro un termine prefissato, con contestuale nomina di un commissario ad acta che provveda in sostituzione del predetto in caso di perdurante inerzia.

Giustizia amministrativa202401560

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sul procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo a un impianto agrivoltaico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sull'istanza del 3 ottobre 2022 per il rilascio del provvedimento di VIA relativo a un impianto agrivoltaico di potenza nominale pari a 65 MW. Ha dedotto la violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 2 della l. n. 241/1990, degli artt. 25, comma 2-bis, e 7 del d.lgs. n. 152/2006 e del regolamento UE n. 2022/2577. Il procedimento aveva avuto l'avvio dell'istanza, la pubblicazione del primo avviso al pubblico, la conclusione della prima consultazione, il deposito di integrazioni volontarie, la pubblicazione di un secondo avviso e la conclusione della seconda fase di consultazione il 3 maggio 2024. Nelle more del giudizio era intervenuto il parere favorevole con prescrizioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, ma non il provvedimento finale di VIA. La ricorrente ha quindi chiesto che fosse dichiarato l'obbligo delle amministrazioni di concludere il procedimento entro un termine prefissato, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato l'illegittimità del silenzio. Ha ritenuto che i termini del procedimento di VIA siano perentori e che né l'esistenza di criteri di priorità nella trattazione dei progetti né il numero elevato delle istanze pendenti o disfunzioni organizzative interne possano giustificare il mancato rispetto dei termini procedimentali. Ai sensi dell'art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, la Commissione tecnica PNRR-PNIEC deve esprimersi entro i termini previsti e, successivamente, il direttore generale del Ministero competente deve adottare il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del Ministero della cultura. Poiché, dopo la conclusione della seconda fase di consultazione, erano decorsi da tempo i 130 giorni senza l'adozione del provvedimento finale, sussisteva l'inerzia censurabile. Il TAR ha ordinato ai competenti organi del Ministero della cultura di esprimersi sul concerto, senza vincolo di contenuto, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza e ha imposto al MASE di concludere il procedimento nei successivi 30 giorni. La nomina del commissario ad acta è stata rinviata a un'eventuale istanza della ricorrente in caso di persistente inadempimento. Le amministrazioni resistenti sono state condannate in solido alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori e rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 l. n. 241/1990

    Impone all'amministrazione di concludere il procedimento entro il termine previsto.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    non possono essere addotti tra i motivi che ostano all’accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all’amministrazione

    Il principio è stato utilizzato per escludere che ritardi e disfunzioni organizzative interne possano giustificare il mancato rispetto dei termini procedimentali.

  • art. 3-bis d.lgs. n. 152/2006

    le norme in materia ambientale possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica, purché sia comunque sempre garantito il rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze delle Regioni e degli Enti locali

    Rafforza la stabilità della disciplina ambientale e impedisce di derogare implicitamente ai termini della VIA.

  • art. 7 d.lgs. n. 152/2006

    Individuato dalla ricorrente tra le disposizioni violate in relazione alla disciplina della VIA.

  • art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006

    Individua la Commissione tecnica PNRR-PNIEC quale organo competente per l'istruttoria dei progetti strategici per la transizione energetica ricompresi nell'allegato I-bis.

  • art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006

    Stabilisce la scansione temporale per il parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, per il concerto del Ministero della cultura e per l'adozione del provvedimento finale di VIA.

  • art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006

    Prevede la perentorietà dei termini del procedimento di VIA.

  • art. 24 d.lgs. n. 152/2006

    Disciplina la fase di consultazione del pubblico, il cui completamento rileva ai fini del decorso dei termini per la conclusione del procedimento.

  • art. 8, comma 1-ter, d.lgs. n. 152/2006

    il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare

    Esclude che la disciplina sull'ordine di trattazione dei progetti prioritari possa pregiudicare il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'obbligo di buon andamento dell'amministrazione.

  • regolamento UE n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022

    Richiamato dalla ricorrente tra le fonti asseritamente violate.

Massime di principio

  • I termini previsti dall'art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 per il procedimento di VIA sono perentori; il loro inutile decorso consente di accertare l'illegittimità del silenzio dell'amministrazione.
  • Nel procedimento di VIA relativo a progetti sottoposti alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, il parere della Commissione non esaurisce il procedimento: dopo tale atto devono essere acquisito il concerto del Ministero della cultura e adottato il provvedimento finale di VIA entro i termini stabiliti dall'art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006.
  • L'esistenza di un elevato numero di istanze pendenti, di criteri interni di priorità o di disfunzioni organizzative degli uffici non giustifica il mancato rispetto dei termini perentori del procedimento di VIA.
  • Quando il termine per la conclusione del procedimento di VIA è decorso senza l'adozione del provvedimento finale, il giudice può ordinare alle amministrazioni competenti di provvedere entro termini distinti e prefissati, anche coordinando il concerto ministeriale e la successiva decisione finale.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta su istanza di parte qualora l'amministrazione non ottemperi all'ordine giudiziale di concludere il procedimento entro i termini assegnati.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliTermini del procedimento e silenzio
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

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