Cassazione Penale, Sentenza n. 7812/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugna la sentenza del Tribunale di Catania che ha dichiarato l'improcedibilità del reato di furto (artt. 624 e 625 n.2 c.p.) per mancanza della querela, ritenendo però che il pubblico ministero, in udienza, abbia validamente contestato suppletivamente l'aggravante prevista dall'art. 625 n.7 (fatto commesso su bene destinato a pubblico servizio) e che tale aggravante renda il reato procedibile d'ufficio. Il ricorso contesta l'errata esclusione, da parte del Tribunale, della contestazione suppletiva operata in udienza e la conseguente applicazione automatica del regime di procedibilità a querela dettato dalla riforma (d.lgs. n.150/2022) senza valutare la legittimità e gli effetti della contestazione dell'aggravante da parte del PM.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 sia caratterizzata da elementi valutativi ma possa essere validamente contestata anche "in fatto" o con una contestazione "non formale" purché l'imputato sia reso chiaramente ed esplicitamente consapevole che deve difendersi dall'accusa di avere sottratto un bene destinato a pubblico servizio. Nel caso concreto la contestazione suppletiva del pubblico ministero (allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore) è stata considerata idonea a caratterizzare il bene come destinato a pubblico servizio e quindi a rendere procedibile il reato d'ufficio. La Corte ha inoltre affermato che, in forza degli artt. 517 e 554-bis c.p.p. e dell'art. 85 del d.lgs. n.150/2022 (regime transitorio), il pubblico ministero può esercitare il potere di contestazione suppletiva nella prima udienza utile successiva al termine transitorio (30 marzo 2023) e che tale esercizio elimina l'ostacolo processuale alla prosecuzione dell'azione penale. Di conseguenza il Tribunale ha fatto un uso errato dell'art. 129 c.p.p. dichiarando l'improcedibilità; la sentenza impugnata va annullata e il procedimento rinviato per nuovo esame conformemente ai principi espressi.
Norme richiamate
Riferimento alla fattispecie base del furto; la Corte tratta la modifica della procedibilità in relazione al comma 3 (modificato dal d.lgs. n.150/2022) che ha inciso sul regime di procedibilità.
circostanze aggravanti, in particolare n.7
L'aggravante n.7 (fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio) è qualificata come connotata da elementi valutativi; può tuttavia essere contestata "in fatto" o mediante perifrasi idonee a rendere manifesto all'imputato l'oggetto aggravante.
modificato dal d.lgs. 10/10/2022 n.150
Con la riforma molti furti sono divenuti procedibili a querela, salvo eccezioni (tra cui le aggravanti dell'art. 625). La Corte valuta l'impatto della modifica sul processo pendente e sul regime transitorio.
art. 2 comma 1 lett. i) e art. 85
Art.2 introduzione della modifica a art.624; art.85 disciplina transitoria che stabilisce il termine per la presentazione della querela (3 mesi dalla data d'entrata in vigore) per fatti anteriori al 30/12/2022. La Corte coordina tale disciplina con i poteri del PM di contestazione suppletiva.
regime transitorio per la proposizione della querela
Stabilisce che il termine per la querela decorre dalla data di entrata in vigore della riforma per fatti noti anteriormente; la Corte interpreta l'effetto pratico su processi in cui non si sono celebrate udienze nel periodo transitorio.
pronuncia immediata di proscioglimento quando manca condizione di procedibilità
Norma che impone al giudice di rilevare la mancanza della condizione di procedibilità "in ogni stato e grado"; la Corte precisa però che non impedisce l'esercizio del potere del PM di contestare suppletivamente un'aggravante nella prima udienza utile successiva al periodo transitorio, evitando una pronuncia "ora per allora" automatica.
modifica dell'imputazione
Attribuisce al PM il potere di modificare l'imputazione; la Corte lo coordina con l'art. 517 e la disciplina transitoria.
contestazione di circostanze aggravanti non menzionate
Consente al pubblico ministero di contestare in dibattimento aggravanti non indicate in origine; la Corte riconosce che tale potere non è soggetto a decadenze e può essere esercitato nella prima udienza utile dopo il 30/03/2023 per ripristinare la procedibilità d'ufficio.
contestazioni suppletive in limine litis
Introdotto dalla riforma Cartabia per disciplinare contestazioni suppletive in udienza iniziale; la Corte lo utilizza per giustificare l'esercizio del potere del PM volto ad adeguare l'imputazione agli elementi del fascicolo.
Sez. U. e Sez. 5 giurisprudenza di legittimità
sentenze Sorge, Bevacqua, Buonario, Domingo, De Rosa, Battistella, Perroni, ecc.
La Corte richiama e coordina gli orientamenti delle Sezioni Unite e della giurisprudenza di legittimità sulla ammissibilità della contestazione "in fatto" delle aggravanti, sul rapporto tra contestazione suppletiva e cause di estinzione/improcedibilità e sulla prevalenza delle pronunce proscioglitivi.
Massime di principio
- Se l'aggravante rendente il reato procedibile d'ufficio è di natura valutativa (es. bene destinato a pubblico servizio), può essere validamente contestata anche "in fatto" o mediante perifrasi purché l'imputato sia reso chiaramente consapevole dell'accusa aggravata e possa difendersi adeguatamente.
- Il pubblico ministero ha il potere di effettuare contestazioni suppletive di circostanze aggravanti (art.517 e art.554-bis c.p.p.) anche nella prima udienza utile successiva al periodo transitorio previsto dall'art.85 d.lgs. n.150/2022; tale esercizio può ripristinare la procedibilità d'ufficio e impedire che il processo sia dichiarato improcedibile per mancanza di querela.
- L'art.129 c.p.p. non impone automaticamente la declaratoria di improcedibilità "ora per allora" quando, per ragioni connesse al regime transitorio, il PM non ha potuto esercitare prima la contestazione suppletiva; il giudice non deve precludere al PM l'esercizio del potere di integrazione dell'imputazione nella prima udienza utile dopo la scadenza del termine transitorio.
- Nel valutare la legittimità di contestazioni "non formali" di aggravanti, occorre bilanciare il diritto di difesa dell'imputato (esigenza di chiarezza e precisione) con la funzione pubblica dell'obbligatorietà dell'azione penale: è legittimo l'uso di perifrasi esemplificative quando esse rendono manifesto l'oggetto aggravante.
- In situazioni analoghe (reati commessi prima della riforma che hanno subito mutamento del regime di procedibilità), difetta ragione per privilegiare sempre la declaratoria immediata di improcedibilità se il pubblico ministero, alla prima udienza utile dopo il termine transitorio, integri l'imputazione con l'aggravante che ristabilisce la procedibilità d'ufficio.
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