Cassazione Civile, Ordinanza n. 01457/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La controversia nasce da un’azione revocatoria proposta da un consorzio cooperativo edilizio contro una cooperativa edilizia e contro tre soggetti assegnatari di un immobile sito in Livorno, al fine di far dichiarare l’inefficacia dell’atto di assegnazione in loro favore. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo sussistenti i presupposti della revocatoria in relazione al credito del consorzio verso la cooperativa e all’atto dispositivo. La Corte d’appello aveva respinto l’impugnazione proposta dagli assegnatari. In cassazione i soccombenti proponevano ricorso affidato a quattro motivi, ma prima della decisione hanno rinunciato al ricorso, chiedendo l’estinzione del giudizio; la rinuncia è stata accettata dalle altre parti costituite.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, formalmente valida perché sottoscritta dai procuratori muniti di potere e debitamente comunicata alle altre parti, nonché della relativa accettazione. Ha quindi dichiarato l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso, senza provvedere sulle spese. Ha inoltre escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando il precedente di legittimità indicato in ordinanza.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso è valida se sottoscritta dal procuratore munito del relativo potere.
La rinuncia al ricorso, una volta accettata, determina l’estinzione del processo di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude il raddoppio del contributo unificato per la parte impugnante.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso produce estinzione del processo quando sia formalmente valida e sia accettata dalle altre parti costituite.
- La validità della rinuncia richiede la sottoscrizione del difensore munito di procura o comunque del potere di rappresentanza processuale richiesto dalla norma.
- L’estinzione del giudizio per rinuncia esclude, secondo l’orientamento richiamato, l’applicazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
- Quando il processo di legittimità si estingue per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese se così risulta dalla decisione adottata in concreto.
Come è indicizzato
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