Cassazione Penale, Sentenza n. 20646/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena. Dopo la condanna irrevocabile (15/05/2025, irrevocabile 01/07/2025) a 2 anni e 4 mesi per i reati di cui agli artt. 612-bis e 635 c.p., l'imputato aveva rinunciato all'impugnazione ottenendo la riduzione di 1/6 della pena ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis c.p.p., con la conseguente diminuzione della pena sotto i due anni e la richiesta, ai sensi dell'art. 676 c.p.p., del beneficio della sospensione condizionale (anche alla luce della sentenza Corte Cost. n.208/2024). La difesa deduceva un percorso rieducativo positivo svolto presso il C.A.M., l'ammissione degli addebiti, l'assenza di precedenti e il buon comportamento processuale come elementi prognostici favorevoli e censurava l'ordinanza per motivazione apparente: il giudice avrebbe dato rilievo esclusivo alla gravità del fatto senza valutare compiutamente gli indici dell'art. 133 c.p. e senza spiegare in modo concreto la ragione della prognosi negativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui il giudice dell'esecuzione non può concedere la sospensione condizionale quando il giudice della cognizione abbia espresso un espresso diniego fondato su una valutazione negativa della prognosi (salvo che il diniego sia dovuto solo a ragioni formali o al superamento dei limiti di pena). Nel caso concreto, il giudice della cognizione aveva già escluso la sospensione con riferimento sia all'entità della pena sia alla gravità dell'episodio e aveva formulato una prognosi negativa desumibile dagli indici di cui all'art. 133 c.p. (in particolare la gravità e la durata della condotta). La Corte ha inoltre ricordato che il giudice non è tenuto ad esaminare analiticamente tutti gli elementi dell'art. 133 ma può indicare quelli ritenuti prevalenti; dunque la censura sulla presunta apoditticità della prognosi costituiva critica di merito non sindacabile in cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Consente la riduzione della pena per chi rinuncia all'impugnazione; nel caso ha determinato la riduzione della pena al di sotto del limite previsto per la sospensione condizionale ma non ha reso obbligatoria la concessione del beneficio quando la valutazione prognostica era già negativa in sede di cognizione.
Norma che disciplina la competenza del giudice dell'esecuzione in ordine alle domande relative all'esecuzione della pena, qui invocata per la richiesta della sospensione condizionale.
Fornisce gli indici per la valutazione della personalità e della pericolosità del reo ai fini della prognosi; la Corte ha ritenuto che il giudice poteva fondare la prognosi negativa su alcuni di tali indici (in particolare gravità e durata della condotta) senza esaurire analiticamente tutti gli elementi.
Richiamato nel provvedimento in relazione ai limiti di pena che consentono la concessione del beneficio; il riferimento indica che la pena, ridotta, rientrava nei limiti normativi per la sospensione, ma ciò non annulla la valutazione negativa della prognosi.
art. 671, comma 3 c.p.p. (richiamato nella giurisprudenza)
Citato nella giurisprudenza richiamata per spiegare i rapporti tra decisione del giudice della cognizione e competenza del giudice dell'esecuzione: se il giudice della cognizione non si è pronunciato sul punto per ragioni formali, il giudice dell'esecuzione può provvedere; se invece c'è stato diniego motivato prognosticamente, il provvedimento è precluso.
Sentenza Corte Costituzionale n. 208/2024
Riferimento di contesto giurisprudenziale che ha inciso sull'interpretazione della concedibilità del beneficio dopo modifiche procedurali; tuttavia la Corte di Cassazione ha ritenuto che ciò non supera la valutazione prognostica già resa in sede di cognizione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez.1, n. 14013/09.01.2025; Sez.1, n. 33426/2024; Sez.1, n. 326/24.01.1992)
Principi consolidati: il giudice dell'esecuzione può riesaminare la concedibilità del beneficio solo se il giudice della cognizione non si era espresso o lo aveva fatto per ragioni formali; il giudice non è obbligato a esaminare tutti gli elementi dell'art.133 purché indichi quelli ritenuti determinanti.
Massime di principio
- Se il giudice della cognizione ha espresso un diniego motivato della sospensione condizionale della pena fondato su una prognosi negativa, il giudice dell'esecuzione non può poi concedere il beneficio; la valutazione prognostica del giudice di cognizione ha efficacia sostanziale.
- La semplice riduzione della pena (es. per rinuncia all'impugnazione) che porta la pena entro i limiti formali per la sospensione non obbliga il giudice ad accordare il beneficio se permane una valutazione negativa della prognosi.
- Il giudice non è obbligato a valutare analiticamente tutti gli indici dell'art. 133 c.p.; può basare la decisione sugli elementi ritenuti prevalenti (es. gravità e durata della condotta), purché la motivazione renda desumibile la base argomentativa della prognosi.
- Per impugnare con successo un diniego della sospensione occorre dimostrare che il rifiuto era basato solo su ragioni formali o sul superamento dei limiti di pena, oppure che sono intervenuti fatti nuovi e rilevanti che cambiano la prognosi (p.es. percorso rieducativo nuovo, elementi probatori che incidono sulla pericolosità).
- Nelle valutazioni prognostiche il processo difensivo deve documentare e valorizzare compiutamente gli elementi positivi (terapie/percorsi rieducativi, assenza di precedenti, comportamento in custodia) e chiedere espressamente che vengano indicati e valutati dal giudice per consentire adeguato sindacato in sede di impugnazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20635/2026 del 04/06/2026
- Sentenza penale · 4 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20655/2026 del 04/06/2026
- Sentenza penale · 4 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20679/2026 del 04/06/2026
- Sentenza penale · 4 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20483/2026 del 04/06/2026
- Sentenza penale · 4 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20485/2026 del 04/06/2026
- Sentenza penale · 4 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20489/2026 del 04/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →