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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 667/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva molteplici censure: 1) violazione del principio di correlazione fra imputazione e condanna per presunta riqualificazione del fatto da ricettazione (art. 648) in furto (art. 624) senza preventiva contestazione delle aggravanti; 2) difetto degli elementi costitutivi del reato di furto e insufficienza probatoria circa l'impossessamento, la destinazione al profitto e la riconducibilità dei beni alla parte civile; 3) uso, in modo illegittimo, di dichiarazioni rese nel verbale di perquisizione (presunte dichiarazioni autoaccusatorie) non sottoscritte; 4) violazioni procedurali relative a sequestro, convalida, custodia e dissequestro dei beni con conseguente compromissione della catena della prova; 5) inversione dell'onere della prova e violazione del principio di presunzione di innocenza perché la sentenza avrebbe ritenuto la colpevolezza sulla mancata prova da parte dell'imputata della provenienza lecita dei beni; 6) incertezza sulla data di consumazione del reato e conseguente problemi di prescrizione; 7) eccessività della pena e mancata prevalenza delle attenuanti generiche; 8) eccessiva quantificazione del risarcimento dei danni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi riproponessero, senza elementi di novità e senza specifico confronto critico, le stesse doglianze già vagliate e respinte in sede di appello; ha condiviso la motivazione della Corte d'Appello che aveva esaminato il compendio probatorio (verbali, dichiarazioni degli operanti, querela della dirigente infermieristica e documentazione di parte civile) e aveva correttamente ritenuto sussistente un quadro indiziario coerente e non manifestamente illogico. La Corte ha altresì precisato che molte delle dedotte violazioni procedurali non sono sanzionate con la nullità rilevante in cassazione e che le valutazioni di merito adeguatamente motivate non sono sindacabili in questa sede. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese, a una sanzione pecuniaria e alla rifusione delle spese processuali come indicato nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    articolo richiamato in relazione al reato di furto; la Corte precisa che la riqualificazione quanto alla natura del reato non viola il principio di correlazione se il capo di imputazione contiene gli elementi fondamentali idonei a consentire la difesa

  • art. 648 cod. pen.

    articolo relativo alla ricettazione menzionato come imputazione iniziale; la Corte osserva che la riqualificazione tra ricettazione e furto è ammissibile se il capo d'imputazione consente di difendersi rispetto agli elementi essenziali

  • art. 625 n.7 e art. 61 n.11 cod. pen.

    aggravanti applicate in primo grado e richiamate nel procedimento; la Corte d'Appello ha valutato la loro rilevanza nel bilanciamento delle circostanze

  • art. 521, 522, 604 cod. proc. pen.

    norme processuali richiamate in relazione al difetto di correlazione fra imputazione e sentenza; la Corte ritiene che non vi sia violazione quando gli elementi essenziali sono indicati nell'imputazione

  • art. 191 cod. proc. pen.

    norma sulle dichiarazioni rese dalle parti; la Corte distingue tra inutilizzabilità formale di alcune dichiarazioni rese ai carabinieri e l'utilizzo, ai fini investigativi e probatori indiretti, degli atti e del quadro indiziario

  • art. 192 cod. proc. pen.

    norma sul principio dell'onere della prova e presunzione di innocenza: la Corte ricorda che la deduzione di violazione costituzionale non è rimediabile in cassazione salvo questione di legittimità costituzionale specifica

  • art. 173, co.1, disp. att. cod. proc. pen.

    richiamata in relazione ai limiti richiesti nella formulazione dei motivi e nella esposizione sintetica imposta per la cassazione

  • art. 605 cod. proc. pen.

    richiamata nella giurisprudenza citata per ricordare che la violazione di una norma processuale rileva in cassazione solo se comporta una sanzione processuale (nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza)

  • art. 133 e art. 69 cod. pen.

    norme sulla determinazione della pena e sulle circostanze attenuanti/aggravanti; la Corte territoriale ha eseguito il bilanciamento discrezionale ritenuto non sindacabile in cassazione

Massime di principio

  • La riqualificazione del fatto in giudizio (es. da ricettazione a furto o viceversa) non viola il principio di correlazione se il capo di imputazione contiene gli elementi fondamentali che consentono all'imputato di difendersi rispetto alla condotta, all'evento e all'elemento psicologico
  • Le valutazioni di merito adeguatamente motivate sulla base del compendio probatorio non sono sindacabili in sede di cassazione, salvo manifesta illogicità o contraddittorietà
  • Per contestare efficacemente in cassazione una decisione di merito è necessario un confronto critico specifico con le ragioni addotte dal giudice d'appello e non una mera riproposizione delle argomentazioni già respinte
  • Le censure su presunte violazioni formali delle procedure di sequestro e custodia dei beni rilevano in cassazione solo se la norma violata è sanzionata espressamente con nullità o inutilizzabilità; altrimenti l'errore procedurale non comporta automaticamente l'annullamento
  • Le dichiarazioni rese agli operanti durante le indagini, pur potendo essere inutilizzabili come confessioni in giudizio, possono comunque concorrere a formare un quadro indiziario e a giustificare ulteriori accertamenti
  • Se si intende dedurre la violazione di principi costituzionali o della CEDU la via appropriata è la questione di legittimità costituzionale o la specifica deduzione calibrata, non una generica eccezione in cassazione
  • Nelle impugnazioni penali è fondamentale documentare novità di fatto o profili di diritto non già esaminati o confutati dal giudice di merito per evitare l'inammissibilità per aspecificità

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