Cassazione Penale, Sentenza n. 667/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva molteplici censure: 1) violazione del principio di correlazione fra imputazione e condanna per presunta riqualificazione del fatto da ricettazione (art. 648) in furto (art. 624) senza preventiva contestazione delle aggravanti; 2) difetto degli elementi costitutivi del reato di furto e insufficienza probatoria circa l'impossessamento, la destinazione al profitto e la riconducibilità dei beni alla parte civile; 3) uso, in modo illegittimo, di dichiarazioni rese nel verbale di perquisizione (presunte dichiarazioni autoaccusatorie) non sottoscritte; 4) violazioni procedurali relative a sequestro, convalida, custodia e dissequestro dei beni con conseguente compromissione della catena della prova; 5) inversione dell'onere della prova e violazione del principio di presunzione di innocenza perché la sentenza avrebbe ritenuto la colpevolezza sulla mancata prova da parte dell'imputata della provenienza lecita dei beni; 6) incertezza sulla data di consumazione del reato e conseguente problemi di prescrizione; 7) eccessività della pena e mancata prevalenza delle attenuanti generiche; 8) eccessiva quantificazione del risarcimento dei danni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi riproponessero, senza elementi di novità e senza specifico confronto critico, le stesse doglianze già vagliate e respinte in sede di appello; ha condiviso la motivazione della Corte d'Appello che aveva esaminato il compendio probatorio (verbali, dichiarazioni degli operanti, querela della dirigente infermieristica e documentazione di parte civile) e aveva correttamente ritenuto sussistente un quadro indiziario coerente e non manifestamente illogico. La Corte ha altresì precisato che molte delle dedotte violazioni procedurali non sono sanzionate con la nullità rilevante in cassazione e che le valutazioni di merito adeguatamente motivate non sono sindacabili in questa sede. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese, a una sanzione pecuniaria e alla rifusione delle spese processuali come indicato nel dispositivo.
Norme richiamate
articolo richiamato in relazione al reato di furto; la Corte precisa che la riqualificazione quanto alla natura del reato non viola il principio di correlazione se il capo di imputazione contiene gli elementi fondamentali idonei a consentire la difesa
articolo relativo alla ricettazione menzionato come imputazione iniziale; la Corte osserva che la riqualificazione tra ricettazione e furto è ammissibile se il capo d'imputazione consente di difendersi rispetto agli elementi essenziali
art. 625 n.7 e art. 61 n.11 cod. pen.
aggravanti applicate in primo grado e richiamate nel procedimento; la Corte d'Appello ha valutato la loro rilevanza nel bilanciamento delle circostanze
art. 521, 522, 604 cod. proc. pen.
norme processuali richiamate in relazione al difetto di correlazione fra imputazione e sentenza; la Corte ritiene che non vi sia violazione quando gli elementi essenziali sono indicati nell'imputazione
norma sulle dichiarazioni rese dalle parti; la Corte distingue tra inutilizzabilità formale di alcune dichiarazioni rese ai carabinieri e l'utilizzo, ai fini investigativi e probatori indiretti, degli atti e del quadro indiziario
norma sul principio dell'onere della prova e presunzione di innocenza: la Corte ricorda che la deduzione di violazione costituzionale non è rimediabile in cassazione salvo questione di legittimità costituzionale specifica
art. 173, co.1, disp. att. cod. proc. pen.
richiamata in relazione ai limiti richiesti nella formulazione dei motivi e nella esposizione sintetica imposta per la cassazione
richiamata nella giurisprudenza citata per ricordare che la violazione di una norma processuale rileva in cassazione solo se comporta una sanzione processuale (nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza)
norme sulla determinazione della pena e sulle circostanze attenuanti/aggravanti; la Corte territoriale ha eseguito il bilanciamento discrezionale ritenuto non sindacabile in cassazione
Massime di principio
- La riqualificazione del fatto in giudizio (es. da ricettazione a furto o viceversa) non viola il principio di correlazione se il capo di imputazione contiene gli elementi fondamentali che consentono all'imputato di difendersi rispetto alla condotta, all'evento e all'elemento psicologico
- Le valutazioni di merito adeguatamente motivate sulla base del compendio probatorio non sono sindacabili in sede di cassazione, salvo manifesta illogicità o contraddittorietà
- Per contestare efficacemente in cassazione una decisione di merito è necessario un confronto critico specifico con le ragioni addotte dal giudice d'appello e non una mera riproposizione delle argomentazioni già respinte
- Le censure su presunte violazioni formali delle procedure di sequestro e custodia dei beni rilevano in cassazione solo se la norma violata è sanzionata espressamente con nullità o inutilizzabilità; altrimenti l'errore procedurale non comporta automaticamente l'annullamento
- Le dichiarazioni rese agli operanti durante le indagini, pur potendo essere inutilizzabili come confessioni in giudizio, possono comunque concorrere a formare un quadro indiziario e a giustificare ulteriori accertamenti
- Se si intende dedurre la violazione di principi costituzionali o della CEDU la via appropriata è la questione di legittimità costituzionale o la specifica deduzione calibrata, non una generica eccezione in cassazione
- Nelle impugnazioni penali è fondamentale documentare novità di fatto o profili di diritto non già esaminati o confutati dal giudice di merito per evitare l'inammissibilità per aspecificità
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