Cassazione Penale, Sentenza n. 31466/2026 del 17/08/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La sentenza riguarda il fallimento di una società a responsabilità limitata dichiarato nell'aprile 2013. In appello erano state confermate le condanne di due imputati: un soggetto indicato come dominus della società, già amministratore unico e poi ritenuto autore di operazioni distrattive, e il figlio, che aveva lavorato nell'impresa e che, in alcuni periodi, aveva ricoperto la carica di amministratore unico. Al primo erano stati contestati bancarotta patrimoniale, bancarotta documentale e bancarotta preferenziale; al secondo la bancarotta patrimoniale, con proscioglimento per il resto. Il primo ricorrente ha dedotto vizi di motivazione e violazione di legge sostenendo, per la bancarotta distrattiva, l'assenza di dissesto e di indici di fraudolenza, nonché la buona fede delle operazioni; per la bancarotta documentale, l'insussistenza del dolo specifico e la tracciabilità delle operazioni; per la bancarotta preferenziale, la mancanza di prova della volontà di favorire alcuni creditori. Il secondo ricorrente ha dedotto l'erronea attribuzione della qualifica di amministratore di fatto e, quanto alla distrazione, l'assenza di dolo proprio o concorsuale, sostenendo di aver agito secondo le direttive del padre. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi del primo ricorrente relativi alla bancarotta patrimoniale e documentale, ma ha accolto parzialmente il motivo sulla bancarotta preferenziale per carenza motivazionale; ha invece dichiarato inammissibile il ricorso del secondo, rilevando che le censure miravano a una rivalutazione del fatto e della prova non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre affermato che l'inammissibilità impedisce di far valere la prescrizione maturata nel corso del giudizio di legittimità.
La decisione
Per il primo imputato la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio limitatamente alla bancarotta preferenziale, mentre è stata confermata nel resto; per il secondo imputato il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che, per la bancarotta patrimoniale, la sottrazione di somme prelevate dal mutuo aziendale integrasse un evidente e volontario depauperamento, da cui desumere il dolo generico, e che, per la bancarotta documentale, il complessivo contesto fraudolento consentisse di inferire il dolo specifico di occultamento o sottrazione delle scritture contabili per pregiudicare i creditori. Invece, per la bancarotta preferenziale, non erano stati indicati in modo sufficiente i pagamenti effettuati, i creditori favoriti e la base oggettiva della valutazione del dolo, rendendo necessaria una rinnovata verifica. Quanto al secondo imputato, la Corte ha ritenuto che la sentenza d'appello lo avesse correttamente qualificato come concorrente extraneus e che le doglianze fossero meramente fattuali e quindi inammissibili.
Norme richiamate
Richiamato per le fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e preferenziale; la Corte ribadisce che la bancarotta documentale specifica richiede dolo specifico e che la bancarotta preferenziale richiede dolo specifico rivolto a preferire un creditore con pregiudizio per gli altri.
Richiamato in relazione alla responsabilità penale per fatti di bancarotta nell'ambito delle procedure concorsuali, in combinazione con l'art. 216.
Richiamato per la posizione del concorrente extraneus nel delitto proprio di bancarotta.
Richiamato per la trattazione orale del ricorso in cassazione dopo le modifiche introdotte dalla riforma.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare la sintesi dei motivi di ricorso nei limiti necessari alla motivazione.
Normativa fallimentare di riferimento per la disciplina delle fattispecie di bancarotta.
Citato solo in relazione alla disciplina processuale della trattazione orale del ricorso.
Massime di principio
- In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il dolo generico può essere desunto da una condotta di sottrazione di somme priva di giustificazione alternativa plausibile, quando l'operazione determini un evidente depauperamento del patrimonio sociale.
- In tema di bancarotta fraudolenta documentale nella forma specifica, il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori o procurare un ingiusto profitto può essere ricostruito sulla base del complessivo contesto fattuale e di indici di fraudolenza che rendano funzionale l'occultamento o la sottrazione delle scritture alla impossibilità di ricostruire le vicende gestionali.
- Per la bancarotta preferenziale è necessario accertare e motivare sia il profilo oggettivo dei pagamenti eseguiti sia il profilo soggettivo della volontà di favorire determinati creditori in danno degli altri; una motivazione carente su quali debiti siano stati pagati e su quali creditori siano stati preferiti non è sufficiente.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio quando le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, mirano in realtà a contestare la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce di far valere la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata, poiché il ricorso inammissibile non è idoneo a produrre gli effetti processuali propri dell'impugnazione valida.
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