Cassazione Penale, Ordinanza n. 31129/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità. Dalla motivazione emerge che i motivi di ricorso investivano: la mancata escussione di un testimone ai sensi dell'art. 507 c.p.p.; il giudizio di responsabilità; il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. La Corte rileva però che le censure erano generiche, sostanzialmente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, e che il secondo motivo tendeva a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero generici e meramente ripetitivi di questioni già affrontate in appello, con motivazione della Corte territoriale immune da vizi logici o giuridici; ha inoltre osservato che il secondo motivo si risolveva in una richiesta di rivalutazione in fatto delle prove, estranea al giudizio di cassazione. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che l'inammissibilità fosse priva di colpa ai sensi del richiamo a Corte cost. n. 186/2000.
Norme richiamate
richiamato come base della richiesta di escussione del teste d'ufficio, ma la doglianza è stata ritenuta generica e già disattesa in appello
invocato per la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma il diniego era già stato adeguatamente motivato dalla Corte territoriale
richiamato implicitamente tramite il riferimento alle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, la cui mancata concessione è stata ritenuta correttamente motivata
base della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende non va applicata solo se l'inammissibilità non è ascrivibile a colpa del ricorrente
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili i motivi generici o meramente riproduttivi di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese con motivazione immune da vizi logici o giuridici.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio o di una diversa lettura dei fatti, poiché tale attività è riservata al giudice di merito.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche non è censurabile in cassazione quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione adeguata e non manifestamente illogica.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che l'inammissibilità non dipenda da colpa del ricorrente.
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