Cassazione Penale, Sentenza n. 8602/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del 28/06/2023 con cui il giudice dell'esecuzione ha (i) dichiarato inammissibile l'istanza di "bis in idem" relativa alla condanna nel processo Carthago 2, ritenendo la questione già decisa in sede di cognizione, e (ii) riconosciuto il vincolo di continuazione tra le condanne emesse nei procedimenti Kronos (16/12/2020) e Carthago 2 (06/07/2020), rideterminando la pena complessiva in anni 16, mesi 5 e giorni 10. Il ricorrente deduceva: incompetenza del giudice dell'esecuzione (art. 665 c.3-4 c.p.p.), errata valutazione sulla violazione del divieto di "ne bis in idem" (artt. 649 e 669 c.p.p.) e vizio nella determinazione della pena per i reati uniti in continuazione (mancata motivazione e irragionevolezza degli aumenti).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti: ha ritenuto infondato il motivo di incompetenza, affermando che la distribuzione interna degli affari non è sindacabile e che il giudice di rinvio individuato è conforme al principio di unicità del giudice dell'esecuzione; ha escluso la possibilità per il giudice dell'esecuzione di riesaminare la questione del "ne bis in idem" già decisa in via definitiva dal giudice della cognizione; ha confermato la correttezza della determinazione della pena (pena-base, aumenti per recidiva e per reati in continuazione) e la sufficiente motivazione richiamando le valutazioni già compiute nelle sentenze di merito. Ha quindi respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
L'eccezione di incompetenza tra articolazioni interne dello stesso ufficio non è sindacabile in Cassazione; la distribuzione interna è provvedimento organizzativo non comportante nullità. L'individuazione del giudice dell'esecuzione può seguire il giudice di rinvio anche se quest'ultimo non si è ancora pronunciato.
Il giudice dell'esecuzione non può riesaminare questioni di merito definitivamente decise nel giudizio di cognizione; la preclusione del giudicato impedisce una nuova valutazione sulla identità del fatto ai fini del divieto del "ne bis in idem".
Rilevato in connessione al divieto del "ne bis in idem": l'identità del fatto ai fini della preclusione richiede coincidenza di tempo, luogo e persone; diversa estrinsecazione temporale/spaziale può configurare fatto diverso e consentire un nuovo processo.
Utilizzato per individuare la pena-base in relazione al reato di associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del minimo edittale al ruolo ritenuto all'imputato (direttore/organizzatore).
art. 99 cod.pen. (commi 2 e 4)
Richiamato per la determinazione dell'aumento di pena per la recidiva; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione degli aumenti previsti.
Richiamato come parametro di valutazione della gravità del reato e della motivazione delle singole determinazioni sanzionatorie, la Corte ha rinviato alle valutazioni già compiute dai giudici di merito ai sensi di questo articolo.
Il potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena non è stato ritenuto abusato: è stato rispettato il rapporto di proporzionalità e ragionevolezza nella determinazione complessiva.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non può riesaminare né correggere questioni di merito già decise con sentenza definitiva: il giudicato della cognizione ha effetto preclusivo.
- Per configurare la violazione del divieto di "ne bis in idem" è necessaria l'identità del fatto, valutata alla luce di tempo, luogo e persone; fattispecie poste in periodi temporali diversi possono costituire fatti distinti anche se violano la stessa norma.
- La contestazione dell'"incompetenza" basata su ripartizione interna degli affari di uno stesso ufficio giudiziario è in genere inammissibile: la distribuzione interna è questione organizzativa non idonea a determinare nullità.
- Nella determinazione delle pene in continuazione il giudice dell'esecuzione può richiamare e conformarsi alle valutazioni dei giudici di merito; il raffronto con pene inflitte a terzi non è sufficiente a dimostrare illogicità o discriminazione se le responsabilità sono diverse.
- Lamentare mera formalità motivazionale sugli aumenti accessori è insufficiente quando la Corte abbia richiamato parametri e valutazioni già esplicitati dalle sentenze di merito; è necessario dimostrare un palese abuso del potere discrezionale o violazione del principio di proporzionalità.
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