Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 03158/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia della Corte d'appello che aveva confermato la condanna a pena detentiva e pecuniaria per alcuni furti aggravati. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge, nonché mancanza e illogicità della motivazione, sostenendo che la propria responsabilità penale per i delitti di furto non potesse essere desunta dalle risultanze probatorie acquisite. La censura, in sostanza, mirava a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio e una rivalutazione nel merito degli elementi di fatto posti a base della decisione di condanna.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze proposte non erano deducibili in sede di legittimità, perché rivolte a sollecitare una rilettura delle prove e una diversa valutazione delle risultanze processuali, attività riservata in via esclusiva al giudice di merito. Ha quindi confermato l'esito sfavorevole per l'imputato e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

    La modifica introdotta dalla legge n. 46 del 2006 non amplia il sindacato di legittimità fino a consentire una rilettura autonoma degli elementi di fatto; resta preclusa alla Corte di cassazione la rivalutazione del compendio probatorio e l'adozione di nuovi parametri di ricostruzione dei fatti.

  • legge 20 febbraio 2006, n. 46

    È richiamata come fonte della modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., senza incidere sul divieto per la Cassazione di sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    È richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, poiché la valutazione del materiale probatorio appartiene in via esclusiva al giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione non può risolversi nella mera prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle prove rispetto a quella accolta dai giudici di merito.
  • La censura è inammissibile quando il ricorrente non si confronta specificamente con la struttura argomentativa della sentenza impugnata e mira, di fatto, a ottenere una rivalutazione del merito.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.