Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35243/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorsi deducevano, in termini distinti: per Michele MARTINELLI carenza della motivazione sulla sua responsabilità in qualità di concorrente nel furto (capo 1), con particolare riferimento alla utilizzazione di intercettazioni e al mancato accertamento del collegamento fra utenza telefonica captata e l'imputato; per Zelindo MARTINELLI carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio (in particolare sulla recidiva qualificata) e deduzione dell'estinzione dei reati per prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di Michele MARTINELLI ritenendo che la Corte territoriale non abbia esaminato e motivato adeguatamente il profilo difensivo relativo al collegamento tra le utenze captate e il ricorrente, omissione che ha viziato il compendio probatorio su cui si fonda la sua condanna; la sentenza impugnata è quindi annullata nei confronti di Michele e rinviata per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna. Il ricorso di Zelindo MARTINELLI è stato dichiarato inammissibile: la Cassazione ha ritenuto che le aggravanti e la recidiva non fossero state impugnate in appello e che la determinazione della prescrizione tenendo conto della recidiva fosse corretta; per l'inammissibilità è stata condannata la parte al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Se la parte in sede di appello solleva un'articolata censura sulla mancata connessione tra prove tecniche (intercettazioni, tracciamento celle, dati alberghieri) e l'uso delle relative utenze da parte dell'imputato, la Corte di merito deve affrontare espressamente tale profilo: l'omessa disamina vale vizio di motivazione e può determinare annullamento con rinvio.
  • La Cassazione non sostituisce il giudice di merito nel valutare le prove ma annulla quando rileva omissioni o carenze motivazionali che impediscono di comprendere come sia stato superato il rilievo difensivo; non è sufficiente un richiamo generico a valutazioni già svolte per altri coimputati se le posizioni sono diverse.
  • Le aggravanti e la recidiva non contestate in sede di impugnazione diventano, in genere, elementi non soggetti a nuovo esame: l'omessa impugnazione delle circostanze aggravanti in appello può rendere inattaccabile la loro valutazione in cassazione.
  • Il calcolo della prescrizione deve tener conto degli aumenti di pena derivanti da recidiva e aggravanti; se questi elementi non sono stati rimessi in discussione, la prescrizione può risultare esclusa anche se la difesa lamenta carenza motivazionale su altri profili.
  • Ricorsi manifestamente inammissibili o infondati possono comportare la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.; pertanto va valutata la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.