Cassazione Penale, Sentenza n. 35243/2022 del 21/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorsi deducevano, in termini distinti: per Michele MARTINELLI carenza della motivazione sulla sua responsabilità in qualità di concorrente nel furto (capo 1), con particolare riferimento alla utilizzazione di intercettazioni e al mancato accertamento del collegamento fra utenza telefonica captata e l'imputato; per Zelindo MARTINELLI carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio (in particolare sulla recidiva qualificata) e deduzione dell'estinzione dei reati per prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di Michele MARTINELLI ritenendo che la Corte territoriale non abbia esaminato e motivato adeguatamente il profilo difensivo relativo al collegamento tra le utenze captate e il ricorrente, omissione che ha viziato il compendio probatorio su cui si fonda la sua condanna; la sentenza impugnata è quindi annullata nei confronti di Michele e rinviata per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna. Il ricorso di Zelindo MARTINELLI è stato dichiarato inammissibile: la Cassazione ha ritenuto che le aggravanti e la recidiva non fossero state impugnate in appello e che la determinazione della prescrizione tenendo conto della recidiva fosse corretta; per l'inammissibilità è stata condannata la parte al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
consentita la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione ai sensi della norma; utilizzata per le conclusioni della pubblica accusa
codice di procedura penale, art. 192
riferimento in ordine ai mezzi di prova (intercettazioni) e alla loro valutazione nel giudizio
codice di procedura penale, art. 546
richiamato in relazione ai motivi di ricorso per cassazione e ai limiti di gravame
principio del concorso di persone nel reato, richiamato rispetto alla contestazione a carico di Michele
norma che incrimina il furto, richiamata come norma materiale dei reati contestati
richiamato in relazione al calcolo della pena e ad eventuali circostanze aggravanti/attenuanti
codice penale, art. 63, comma 4
norma che consente il temperamento degli aumenti di pena per recidiva; la Corte territoriale ha applicato tale temperamento
disciplina gli aumenti di pena per recidiva e il calcolo della prescrizione; richiamata in relazione alla recidiva e al computo della prescrizione
circostanza aggravante ritenuta dal primo giudice e considerata rilevante anche ai fini della prescrizione
codice penale, art. 625, comma 2
riferimento al meccanismo di aumento della pena applicato dal Tribunale e rideterminato in appello
codice penale, artt. 157 e 161
norme richiamate per il calcolo del termine prescrizionale, cui la Corte ha fatto riferimento per escludere la prescrizione
codice di procedura penale, art. 616
norma che consente la condanna alle spese e alla Cassa delle ammende per ricorso manifestamente infondato o inammissibile; applicata a carico di Zelindo
disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 173, comma 1
richiamata in relazione ai limiti dell'impugnazione in cassazione
Massime di principio
- Se la parte in sede di appello solleva un'articolata censura sulla mancata connessione tra prove tecniche (intercettazioni, tracciamento celle, dati alberghieri) e l'uso delle relative utenze da parte dell'imputato, la Corte di merito deve affrontare espressamente tale profilo: l'omessa disamina vale vizio di motivazione e può determinare annullamento con rinvio.
- La Cassazione non sostituisce il giudice di merito nel valutare le prove ma annulla quando rileva omissioni o carenze motivazionali che impediscono di comprendere come sia stato superato il rilievo difensivo; non è sufficiente un richiamo generico a valutazioni già svolte per altri coimputati se le posizioni sono diverse.
- Le aggravanti e la recidiva non contestate in sede di impugnazione diventano, in genere, elementi non soggetti a nuovo esame: l'omessa impugnazione delle circostanze aggravanti in appello può rendere inattaccabile la loro valutazione in cassazione.
- Il calcolo della prescrizione deve tener conto degli aumenti di pena derivanti da recidiva e aggravanti; se questi elementi non sono stati rimessi in discussione, la prescrizione può risultare esclusa anche se la difesa lamenta carenza motivazionale su altri profili.
- Ricorsi manifestamente inammissibili o infondati possono comportare la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.; pertanto va valutata la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso.
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