Cassazione Civile, Ordinanza n. 27076/2026 del 17/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consorzio)
La controversia
La controversia origina dall’impugnazione, da parte della contribuente, di una cartella di pagamento relativa ai contributi consortili richiesti per gli anni 2015, 2016 e 2017. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna aveva accolto il ricorso della contribuente; il Consorzio di bonifica 6 Enna aveva proposto appello, dichiarato inammissibile dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia con sentenza n. 4445/2024, depositata il 10 giugno 2024. Il giudice d’appello aveva ritenuto che il Consorzio fosse stato estinto in conseguenza dell’accorpamento previsto dall’art. 13 della legge regionale siciliana n. 5/2014 e che, pertanto, avesse agito in giudizio un soggetto non più esistente. In cassazione il Consorzio ha formulato due motivi. Con il primo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ha denunciato la violazione degli artt. 101, comma 2, e 112 c.p.c. e dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la questione dell’inesistenza o del difetto di legittimazione processuale non era stata sollevata dalla contribuente e che il giudice l’aveva rilevata d’ufficio senza provocare il contraddittorio, decidendo così una questione nuova. Con il secondo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ha denunciato la violazione dell’art. 13 della legge regionale siciliana n. 5/2014, dell’art. 19, commi 12 e 13, del Regolamento di organizzazione del Consorzio di bonifica Sicilia Orientale e delle ulteriori norme costituzionali, processuali e tributarie indicate nel ricorso, contestando che l’accorpamento avesse determinato l’immediata estinzione dei consorzi territoriali. Ha dedotto che, in assenza di una procedura di liquidazione e in presenza di un periodo transitorio, i consorzi accorpati continuavano a operare quali mandatari senza rappresentanza del nuovo Consorzio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il primo motivo. La censura ex art. 112 c.p.c. non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, che aveva ritenuto la questione rilevabile d’ufficio; inoltre, la verifica della legittimazione processuale, quale questione preliminare attinente al contraddittorio, può essere compiuta d’ufficio. Non è stata ravvisata violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c., poiché la decisione si fondava sull’interpretazione di norme e atti, senza necessità di accertamenti in fatto: l’obbligo di sollecitare il contraddittorio riguarda le questioni di fatto o miste che richiedano attività assertiva o probatoria ulteriore, e la sua inosservanza rileva solo se abbia concretamente leso le facoltà difensive. La Corte ha invece accolto il secondo motivo. Ha stabilito, in linea con precedenti pronunciamenti, che l’art. 13 della legge regionale siciliana n. 5/2014 non dispone l’estinzione immediata dei consorzi territoriali: l’accorpamento configura un processo di riorganizzazione e riunificazione che si conclude solo con il completamento dell’operazione. Il periodo transitorio e la persistente efficacia di piani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpati confermano la continuità della loro operatività, anche nei rapporti processuali, sino alla conclusione del processo. Il Consorzio di bonifica 6 Enna era quindi ancora legittimato a proseguire l’attività e il giudizio. La Corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per l’esame dei motivi rimasti assorbiti e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13 della legge regionale siciliana 28 gennaio 2014, n. 5
Tale successione, come chiarito nei richiamati precedenti, non ha comportato, però, l’abolizione né la sostituzione dei vecchi consorzi in concomitanza con l’istituzione dei nuovi, in quanto la previsione dell’art. 13 della legge regionale, che non contempla tale effetto estintivo, nel ridefinire gli ambiti territoriali di operatività dei consorzi tramite la loro unificazione, istituendo, quindi, i nuovi enti, ha indicato un obiettivo programmatico, ha pianificato cioè, sul versante generale, il nuovo assetto organizzativo dei consorzi, senza tuttavia estinguere, per dato normativo, le precedenti entità, concependo, in realtà, tale esito come momento conclusivo di un processo, non potendo trattarsi di una conseguenza correlata alla semplice costituzione della nuova entità.
La norma regionale prevede l’unificazione degli ambiti e l’istituzione dei nuovi consorzi, ma non determina di per sé l’immediata estinzione o sostituzione dei consorzi territoriali preesistenti. La loro cessazione consegue soltanto al completamento del processo di accorpamento.
art. 19, comma 13, del Regolamento di organizzazione del Consorzio di bonifica Sicilia Orientale
Con le sopra citate sentenze, emesse nei confronti dell’odierno Consorzio in fattispecie analoghe, questa Corte ha ribadito la perdurante legittimazione dei precedenti consorzi, evidenziando che l’art. 19, comma 13, del citato Regolamento, laddove stabilisce che «I piani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpati restano vigenti e continuano a trovare applicazione fino a diversa determinazione del Commissario Straordinario e del Direttore Generale, cui compete l'adozione delle misure, anche transitorie, e degli atti di pianificazione, programmazione e regolamentazione necessari per l'operatività del nuovo Consorzio, nei termini temporali sopra indicati», ha inteso garantire il nesso di continuità tra le attività consortili dei precedenti enti con quello di nuova costituzione e che la previsione, da parte della delibera commissariale n. 8/2017, del predetto periodo transitorio, è stata, per tale via, funzionale alla menzionata modalità di successione tra gli stessi.
La perdurante efficacia degli atti e dei ruoli dei consorzi accorpati, sino alla loro sostituzione o diversa determinazione degli organi del nuovo consorzio, assicura la continuità delle attività e dei rapporti durante il periodo transitorio e sostiene la permanenza della legittimazione dei consorzi preesistenti.
Tale questione, infatti, si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e, pertanto, trattandosi di materia attinente al contraddittorio, comporta la verifica anche d’ufficio, in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta.
La legittimazione processuale comporta la verifica preliminare che le parti del giudizio siano i soggetti ai quali la legge attribuisce la titolarità della posizione dedotta e gli effetti della pronuncia; tale verifica può essere effettuata d’ufficio.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, affermato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 20935/2009) e più volte ribadito (v. Cass., n. 822/2024, Cass., n. 11724/2021, Cass., n. 22778/2019, Cass., n. 15037/18, Cass. n. 10353/2016), se il giudice rileva d’ufficio una questione di puro diritto, senza procedere alla sua segnalazione alle parti affinché su di essa si apra la discussione, come accaduto nel caso di specie, non vi è nullità della sentenza, perché da tale omissione non deriva la consumazione di altro vizio processuale diverso dall’error iuris in iudicando ovvero dall’error in iudicando de iure procedendi, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore si sia in concreto consumato.
Il rilievo d’ufficio di una questione di puro diritto senza preventiva interlocuzione con le parti non determina, da solo, la nullità della sentenza. Il vizio assume rilievo quando la mancata interlocuzione abbia concretamente prodotto un errore processuale; l’obbligo di provocare il contraddittorio riguarda invece le questioni di fatto o miste che richiedono nuove allegazioni o prove.
Massime di principio
- La previsione legislativa di un accorpamento tra enti non comporta la loro immediata estinzione quando la legge non dispone tale effetto e il quadro normativo configura la riunificazione come processo da completare. Fino alla sua conclusione, gli enti accorpati possono conservare operatività e legittimazione anche nei rapporti processuali, secondo le modalità transitorie previste.
- La legittimazione processuale è questione preliminare attinente al contraddittorio e può essere rilevata d’ufficio; richiede di verificare che le parti siano i soggetti cui la legge riferisce gli effetti della pronuncia richiesta.
- La rilevazione d’ufficio di una questione di puro diritto senza previa segnalazione alle parti non comporta automaticamente nullità per violazione del contraddittorio. La nullità può derivare dalla mancata interlocuzione quando si tratti di questioni di fatto o miste e la parte dimostri una concreta lesione delle proprie facoltà difensive.
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