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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4363/2022 del 08/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso censura l'ordinanza di conferma del sequestro probatorio del telefono cellulare per tre profili principali: 1) carenza di motivazione quanto alla astratta configurabilità del reato indicato al capo C, nonostante specifica impugnazione; 2) uso, da parte del Tribunale del riesame, di fatti diversi rispetto a quelli contestati dal pubblico ministero in relazione al capo B (mutuo erogato a TF Holding s.r.l. e non a favore del Sen. Siri), con motivazione apparente basata su rapporti personali e storici non fatti oggetto di imputazione; 3) illegittimità e carenza di esigenze probatorie del sequestro emesso contestualmente alla notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p., e adozione da parte del Tribunale di una diversa ricostruzione fattuale rispetto a quella prospettata dallaccusa, con pregiudizio per il diritto di difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i tre motivi: ha censurato la mancata affermazione sulla sussistenza del fumus commissi delicti per il capo C, la violazione del limite di cognizione del giudice del riesame che non può basare la conferma del sequestro su fatti diversi da quelli indicati nel decreto e la mancanza di motivazione sulle esigenze probatorie (anche alla luce dellavvenuta estrazione di copie e della notifica ex art. 415-bis). Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il procedimento al Tribunale del riesame di Milano per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 7, legge 5 maggio 1974, n.195

    La Corte richiede che la configurabilità astratta del reato ex art. 7 sia verificata rispetto ai fatti specifici contestati nel decreto di sequestro; non è ammesso che il giudice del riesame sostituisca la fattispecie delineata dal pubblico ministero con una diversa.

  • art. 3, d.lgs. 74/2000

    Usato come norma sostanziale per il capo C; la Corte rileva che la sussistenza del fumus va motivata in relazione ai fatti contestati.

  • art. 415-bis, codice di procedura penale

    La Corte precisa che il sequestro probatorio eseguito dopo la notifica dellavviso di conclusione delle indagini è ammissibile solo se non è scaduto il termine per la conclusione delle indagini e se viene data comunicazione, e comunque richiede motivazione sulle esigenze probatorie, poiché tale atto richiede la possibilitá di partecipazione o comunque la facoltà di intervento del difensore.

  • art. 430, codice di procedura penale

    Richiamato in relazione alla possibilitá di attivitá integrative dopo la chiusura delle indagini, con il limite che atti per i quali è prevista la partecipazione dellimputato o del difensore non possono essere compiuti senza rispettare tali garanzie; il sequestro probatorio rientra tra gli atti sensibili.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 3604 del 16/01/2019 e Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016

    Rilevano il principio secondo cui il decreto di sequestro probatorio deve contenere motivazione idonea che colleghi l'oggetto sequestrato al reato ipotizzato e verificare la compatibilità degli elementi fattuali con la fattispecie penale contestata.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 35311 del 08/06/2011 e Sez. 4, n. 4913 del 15/01/2020

    Confermano i limiti all'esecuzione del sequestro probatorio dopo la chiusura delle indagini e sottolineano la necessità di rispettare la partecipazione o le garanzie del difensore per atti per i quali tale partecipazione è prevista o opportuna.

Massime di principio

  • Il giudice del riesame che valuta un sequestro probatorio deve motivare specificamente la sussistenza del fumus rispetto ai fatti indicati nel decreto; non è sufficiente un'affermazione generica.
  • Non è consentito al giudice del riesame di confermare il sequestro basandosi su una diversa ricostruzione fattuale o su ipotesi accusatorie non formulate dal pubblico ministero; eventuali varianti vanno deliberate dal PM nella fase delle indagini.
  • Il sequestro probatorio eseguito dopo la notifica dellavviso ex art. 415-bis è possibile solo se non è scaduto il termine per la chiusura delle indagini e deve essere accompagnato da adeguata comunicazione e motivazione circa le esigenze probatorie, anche quando siano già state estratte copie dei dati.
  • La motivazione del decreto di sequestro deve indicare il nesso tra la cosa sequestrata e il reato ipotizzato, con cenni essenziali su tempo, luogo e azione per consentire il controllo di congruità e il diritto di difesa.
  • Se sussistono carenze motivazionali o inosservanze dei limiti procedurali sopra richiamati, la Corte di legittimità può annullare l'ordinanza di conferma e disporre il rinvio per un nuovo giudizio.

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