Cassazione Penale, Ordinanza n. 14995/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di evasione. Nell'unico motivo ha contestato, in modo ritenuto generico, la sussistenza della responsabilità penale e ha lamentato l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo inoltre una diversa ricostruzione normativa del caso, che però la Corte ha ritenuto errata perché il giudice di merito aveva correttamente applicato l'art. 385 c.p. e non l'art. 276 c.p.p. come prospettato dal ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto immune da censure la motivazione della sentenza impugnata sia quanto alla responsabilità penale, sia quanto al diniego della particolare tenuità del fatto, osservando che i giudici di merito avevano correttamente sussunto la condotta nell'art. 385 c.p. e avevano valorizzato la complessiva gravità del fatto come elemento ostativo all'applicazione dell'art. 131-bis c.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma correttamente applicata ai fatti di evasione oggetto del giudizio di merito.
Norma richiamata dal ricorrente in modo non condiviso dalla Corte; la sentenza impugnata non l'aveva applicata al posto dell'art. 385 c.p.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione della complessiva gravità della condotta.
Cassa delle ammende
Somma posta a carico del ricorrente quale conseguenza della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che contesti in modo generico la responsabilità affermata nei gradi di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la motivazione di merito evidenzi una complessiva gravità della condotta incompatibile con il riconoscimento dell'istituto.
- Nel valutare una censura relativa alla qualificazione giuridica del fatto, la Corte di cassazione verifica se il giudice di merito abbia correttamente sussunto la condotta nella norma incriminatrice pertinente; un richiamo normativo alternativo non fondato sul testo della decisione non può sorreggere l'impugnazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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