Cassazione Civile, Ordinanza n. 10401/2025 del 21/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario avvisi di accertamento IMU relativi agli anni 2013-2016 emessi per un immobile sito in Ceriale. L'ente aveva negato l'agevolazione per l'abitazione principale, ritenendo che il beneficio fosse già stato fruito dal coniuge con riferimento ad altro immobile in Genova. La contribuente sosteneva invece che, dopo la precedente convivenza e residenza comune a Ceriale, il nucleo familiare si fosse scisso per motivi familiari e di lavoro: il coniuge si era trasferito a Genova, mentre lei aveva fissato dimora nell'immobile oggetto di accertamento, che quindi doveva essere considerato abitazione principale ai fini dell'IMU. In cassazione la ricorrente aveva proposto un unico motivo, ma la sentenza non ne riporta il contenuto specifico, perché il giudizio è stato poi definito per rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla difesa della contribuente e della successiva accettazione da parte del Comune, osservando tuttavia che entrambi gli atti provenivano da difensori non muniti di mandato speciale a rinunciare/accettare la rinuncia. Nonostante ciò, ha ritenuto sussistenti i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha disposto la compensazione delle spese dell'intero giudizio, anche in considerazione dell'avvenuto pagamento delle somme dovute al Comune. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, richiamando il principio per cui tale obbligo non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio.
Norme richiamate
viene richiamato solo per la formazione della procura speciale su foglio separato, da considerarsi congiunto al controricorso.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
è richiamato quale fonte dell'introduzione del comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se seguita dall'accettazione della controparte e ricorrendo la cessazione della materia del contendere, consente la declaratoria di estinzione del giudizio anche quando gli atti provengano da difensori privi di mandato speciale a tal fine, ove dagli atti emerga comunque la definizione della lite.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicato in via estensiva o analogica ai casi di rinuncia al ricorso per cassazione.
- Quando la controversia è stata definita transattivamente con integrale pagamento delle somme dovute e delle spese, è giustificata la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
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