Cassazione Civile, Ordinanza n. 19362/2025 del 14/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
Una società dichiarata fallita dal Tribunale di Siracusa ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d’Appello di Catania che aveva rigettato il reclamo contro la declaratoria di fallimento. In fatto, la società sosteneva di essere stata ammessa a una procedura di concordato preventivo in bianco davanti al Tribunale di Ragusa e deduceva che il giudice del fallimento avrebbe dovuto coordinare le due procedure; inoltre contestava la sussistenza dello stato di insolvenza, sostenendo che i debiti erariali erano sospesi per normativa emergenziale Covid e che il bilancio evidenziava un attivo superiore al passivo, valorizzando in particolare un credito iscritto per 1.700.000 euro. Con il primo motivo denunciava violazione dell’art. 39 c.p.c., sostenendo che, poiché il Tribunale di Ragusa si era dichiarato competente sulla domanda di concordato, avrebbe dovuto essere il Tribunale di Siracusa, preventivamente adito ma incompetente sul concordato, ad adottare i provvedimenti di continenza e coordinamento, richiamando la priorità funzionale del concordato preventivo. Con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 5 e 6 l.fall., lamentando che la Corte territoriale avesse ritenuto lo stato di insolvenza nonostante la sospensione dei pagamenti fiscali e l’esistenza di un attivo maggiore del passivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, quando la procedura prefallimentare è stata introdotta per prima davanti a un ufficio giudiziario diverso da quello adito con la successiva domanda di concordato, l’onere di garantire il coordinamento grava sul debitore: questi deve proporre la domanda di concordato davanti al tribunale investito dell’istanza di fallimento, anche se lo ritenga incompetente, oppure sollecitare il tribunale successivamente adito ad applicare l’art. 39, comma 2, c.p.c.; nel caso concreto, invece, la società aveva presentato il concordato a Ragusa e solo tardivamente aveva eccepito l’incompetenza davanti a Siracusa, senza dimostrare di aver attivato il coordinamento presso il giudice successivamente adito. Ha dichiarato il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato perché la censura non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d’Appello aveva fondato il giudizio di insolvenza sulla mancata contestazione, nel reclamo, della ricostruzione del Tribunale circa l’effettiva incapienza patrimoniale, non potendo considerarsi il credito iscritto in bilancio come attivo certo essendo meramente ipotetico. Nessuna spesa è stata liquidata per mancata costituzione della curatela.
Norme richiamate
In caso di procedimenti pendenti davanti a uffici giudiziari diversi, il coordinamento per continenza può essere ottenuto anche d’ufficio dal tribunale successivamente adito; quando però la procedura prefallimentare è stata introdotta per prima, il debitore deve attivarsi presentando il concordato davanti al tribunale investito dell’istanza di fallimento, anche se lo ritiene incompetente.
Se domanda di concordato e procedimento prefallimentare pendono davanti allo stesso ufficio giudiziario, essi possono essere riuniti anche d’ufficio per una gestione coordinata.
Lo stato di insolvenza, per una società in liquidazione, si identifica nell’incapienza patrimoniale, cioè nell’eccedenza del passivo sull’attivo effettivo.
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma la Corte non ne trae una regola autonoma distinta rispetto alla valutazione dell’insolvenza.
La proposizione del concordato davanti al tribunale investito dell’istanza di fallimento, anche se incompetente, non comporta acquiescenza a un’eventuale violazione della regola di competenza territoriale fallimentare.
Il reclamo contro la sentenza di fallimento presuppone che la domanda di concordato che si assume pretermessa sia ancora sub iudice.
art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002
È stato richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Sez. Un. n. 9935-9936/2015
Richiamate dalla ricorrente sul principio di priorità funzionale del concordato preventivo rispetto al fallimento.
Cass. n. 4343/2020
La Corte la richiama come fonte dei principi sul coordinamento tra concordato preventivo e procedimento prefallimentare in caso di uffici giudiziari diversi.
Sez. Un. n. 8053/2014
Richiamata per affermare che la motivazione della Corte territoriale soddisfaceva il minimo costituzionale.
Massime di principio
- Quando procedimento prefallimentare e domanda di concordato preventivo pendono davanti a uffici giudiziari diversi, il debitore che intenda preservare la priorità del concordato deve attivarsi in modo coerente e tempestivo: se l’istanza di fallimento è stata proposta per prima, la domanda concordataria va presentata davanti al tribunale investito del fallimento, anche se ritenuto incompetente, oppure va sollecitato il giudice successivamente adito all’adozione dei provvedimenti di continenza.
- La mancata attivazione del debitore secondo il meccanismo di coordinamento processuale impedisce di dolersi efficacemente, in sede di reclamo o di cassazione, della mancata gestione unitaria delle due procedure.
- Nel giudizio di legittimità il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata e si limita a censurare una motivazione diversa da quella realmente posta a base della decisione.
- Per una società in liquidazione, lo stato di insolvenza può essere desunto dall’incapienza patrimoniale risultante dall’attivo effettivo rispetto al passivo; poste di bilancio meramente ipotetiche o non adeguatamente contestate non sono idonee a smentire tale valutazione.
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