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Sentenza

Sentenza n. 657/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto del Questore della Provincia di Bologna Prot. -OMISSIS- del 9 gennaio 2026, notificato in pari data, con cui è stata rigettata l'istanza presentata dal ricorrente in data 4 giugno 2024, intesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e la contestuale conversione del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria in permesso di soggiorno per lavoro subordinato; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202600437

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e della conversione del permesso per protezione sussidiaria in permesso per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia nel 2013 e titolare di un permesso per protezione sussidiaria in scadenza il 19 giugno 2024, aveva chiesto la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato e, contestualmente, il rilascio del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 286/1998, documentando un'attività lavorativa regolare. La Questura ha respinto l'istanza perché il ricorrente risultava rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt. 609-bis e 609-ter c.p. Il ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 286/1998, difetto di istruttoria, illogicità manifesta e travisamento dei fatti, sostenendo che il giudizio di pericolosità fosse stato fondato automaticamente sul rinvio a giudizio senza considerare la lunga permanenza in Italia, l'inserimento lavorativo e l'assenza di condanne definitive; violazione del principio di proporzionalità e dell'art. 8 CEDU; contraddittorietà dell'azione amministrativa e violazione degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 286/1998, poiché l'Amministrazione aveva richiesto alla Commissione territoriale un parere sulla possibile permanenza della protezione sussidiaria, ma aveva applicato lo stesso parametro ostativo sia alla domanda di permesso UE di lungo periodo sia alla conversione in permesso ordinario per lavoro subordinato.

La decisione

Il ricorso è stato accolto solo parzialmente. Il diniego è stato ritenuto legittimo nella parte relativa al permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. Il giudice ha considerato rilevante la pendenza del procedimento penale per reati particolarmente gravi, idonea a sostenere il giudizio di pericolosità sociale, anche in ragione della natura premiale del titolo e della possibile futura revoca in caso di condanna. Il rigetto è stato ritenuto adeguatamente motivato, proporzionato e conforme agli artt. 4, 5 e 9 del d.lgs. n. 286/1998; il giudice ha inoltre osservato che il rilascio del permesso di lungo periodo avrebbe potuto essere nuovamente richiesto dopo una favorevole conclusione del processo penale. Il provvedimento è stato invece annullato parzialmente nella parte in cui non aveva considerato il possibile rilascio di un permesso ordinario per lavoro subordinato di durata limitata. L'Amministrazione è stata quindi chiamata a riesaminare l'istanza, verificando la possibilità di rilasciare tale titolo e riservando, in sede di rinnovo, la valutazione sul suo mantenimento o sull'eventuale rilascio del permesso UE qualora il procedimento penale si concluda con assoluzione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9 d.lgs. n. 286/1998

    Il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo ha natura premiale e richiede, oltre alla permanenza in Italia e alla regolare attività lavorativa, la valutazione di ulteriori elementi di integrazione sociale e familiare; la pendenza di un procedimento penale per reati particolarmente gravi può giustificarne il diniego mediante un giudizio di pericolosità sociale.

  • artt. 4 e 5 d.lgs. n. 286/1998

    Il giudizio ostativo deve essere applicato distinguendo tra il titolo UE di lungo periodo e il permesso ordinario per lavoro subordinato; la pendenza del procedimento penale non esonera l'Amministrazione dal valutare la possibilità di un titolo ordinario di durata limitata.

  • art. 8 CEDU

    Il principio di proporzionalità nella valutazione del titolo di soggiorno impone di considerare la situazione concreta dello straniero e di graduare la misura, evitando che l'ostacolo al rilascio del titolo premiale comporti automaticamente il diniego di ogni titolo ordinario.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Il rinvio a giudizio per reati particolarmente gravi può sostenere, attraverso una valutazione amministrativa motivata, il giudizio di pericolosità sociale ostativo al rilascio del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, anche in assenza di una condanna definitiva.
  • Il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, in quanto titolo di natura premiale, può essere negato in presenza di una pendenza penale grave, purché il diniego sia adeguatamente motivato, proporzionato e fondato sulla concreta valutazione della pericolosità sociale.
  • Il diniego del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo non comporta automaticamente il diniego di ogni titolo di soggiorno: l'Amministrazione deve valutare separatamente la possibilità di rilasciare un permesso ordinario per lavoro subordinato di durata limitata.
  • Quando una domanda comprende titoli di soggiorno diversi, l'Amministrazione deve applicare parametri distinti e motivare specificamente la decisione relativa a ciascun titolo richiesto; non è sufficiente trasferire automaticamente l'esito negativo della valutazione sul titolo premiale al titolo ordinario.
  • Il riesame del titolo ordinario può consentire una successiva verifica, in sede di rinnovo, dei presupposti per il mantenimento del soggiorno o per il rilascio del permesso UE qualora il procedimento penale si concluda favorevolmente per l'interessato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaEccesso di potereEffetto conformativo e riedizione del potere

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