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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34564/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione del Giudice di pace, il quale, riqualificato il fatto originariamente contestato come lesioni, lo aveva ritenuto responsabile di lesioni colpose in danno della persona offesa. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione, sostenendo che la responsabilità penale fosse stata affermata nonostante il ragionevole dubbio, e in sostanza contestando la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e della figlia, ritenute dal giudice di merito non coerenti tra loro. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizi di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che tale richiesta fosse stata formulata nei motivi di appello e nelle conclusioni, mentre il Tribunale l'aveva respinta perché non proposta in primo grado.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che, nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione contro la sentenza di appello non può essere proposto per vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; inoltre, ha ribadito che non le compete una rilettura del materiale probatorio, riservata al giudice di merito. Quanto al secondo motivo, ha affermato che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. non si applica ai reati di competenza del giudice di pace, nei quali opera invece l'art. 34 d.lgs. 274/2000. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nei procedimenti per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello non può fondarsi sul vizio di motivazione, essendo preclusa la deduzione del motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di una nuova valutazione del compendio probatorio o di una diversa lettura delle dichiarazioni testimoniali, poiché l'apprezzamento del fatto e dell'attendibilità delle prove è riservato al giudice di merito.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non si applica ai reati devoluti alla competenza del giudice di pace, per i quali opera il regime speciale dell'art. 34 d.lgs. 274/2000.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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