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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03769/2026 del 29/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per concorso in truffa. Ha dedotto, con due motivi, l'illogicità della motivazione quanto alla disponibilità della carta Postepay utilizzata per la consumazione del reato e il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. Tuttavia il ricorso era stato proposto con atto personale, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione, requisito ritenuto indispensabile a pena di inammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dalla parte, mentre dopo la modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, rilevando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 571 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 613 c.p.p. per affermare che il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto personalmente dalla parte, ma richiede l'assistenza tecnica del difensore abilitato.

  • art. 613 c.p.p.

    La Corte lo interpreta nel senso che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 110 c.p.

    Norma sul concorso di persone richiamata nella sentenza di merito come base della condanna confermata in appello.

  • art. 640 c.p.

    Norma incriminatrice del delitto di truffa oggetto della condanna confermata nei precedenti gradi.

  • art. 114 c.p.

    Norma sull'attenuante del contributo di minima rilevanza, la cui mancata applicazione era oggetto di uno dei motivi di ricorso, non esaminati nel merito per l'inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione, in qualsiasi forma di provvedimento impugnato, è inammissibile se proposto personalmente dalla parte e non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • Dopo la modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103 del 2017, la legittimazione a proporre l'impugnazione va distinta dalle modalità del suo concreto esercizio: la prima può spettare alla parte, ma l'effettivo deposito del ricorso richiede necessaria rappresentanza tecnica.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili alla parte ricorrente, la Corte deve condannare al pagamento delle spese processuali e può disporre il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, previa valutazione dei profili di colpa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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