Cassazione Penale, Sentenza n. 47771/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Allali era stato condannato, con rito abbreviato, per detenzione illecita di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90: 9 grammi netti di hashish (divisi in quattro pezzi) e 0,6 grammi di cocaina trovati addosso. In cassazione il difensore ha proposto tre censure principali: (i) questione di illegittimità costituzionale degli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p. per violazione del diritto di difesa e del principio di uguaglianza; (ii) vizio di motivazione della decisione di merito, sostenendo che gli elementi indicati supporterebbero l'uso personale (dichiarazioni di essere assuntore) e non la destinazione allo spaccio; (iii) violazione di legge ex art. 192 c.p.p., segnalando l'assenza di flagrante cessione, di strumenti di confezionamento e la scarsa quantità compatibile con uso personale, oltre a una giustificazione plausibile della somma di denaro trovata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata e non rilevante la questione di costituzionalità degli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p., in quanto norme riferite all'appello e non applicabili al giudizio di cassazione. Sui profili di merito ha confermato che la Corte d'appello ha valutato correttamente gli elementi indiziari (zona nota per spaccio, gesto di far cadere uno dei pezzi alla vista degli operanti, quantità e suddivisione in più pezzi, denaro in banconote di piccolo taglio, assenza di giustificazioni, ripetuti arresti e misura cautelare preesistente) escludendo la mera detenzione per uso personale. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Norma sostanziale che punisce la detenzione di stupefacenti, con la qualificazione quando la detenzione è finalizzata allo spaccio; la Corte ha ritenuto sussistenti indizi compatibili con la finalità di cessione al dettaglio.
cod. proc. pen., art. 581, commi 1-ter e 1-quater
art. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p.
Previsioni di inammissibilità riferite principalmente all'appello e alla presenza dell'imputato; la Corte ha ritenuto la relativa censura manifestamente infondata e non rilevante in cassazione, poiché quelle disposizioni non disciplinano il ricorso per cassazione.
cod. proc. pen., art. 610, commi 1 e 3
art. 610, commi 1 e 3 c.p.p.
Richiamate come norme che disciplinano gli atti preliminari al giudizio di cassazione (avviso ai difensori della data dell'udienza), a supporto del rilievo secondo cui le norme addotte dall'impugnante non si applicano al rito per cassazione.
cod. proc. pen., art. 192, secondo comma
art. 192, secondo comma c.p.p.
Norma relativa alla valutazione della prova e alle presunzioni; la Corte, pur recependo l'eccezione, ha ritenuto che la valutazione degli elementi probatori sia stata compiuta correttamente e non viziata, giustificando la qualificazione della detenzione come finalizzata allo spaccio.
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186
sent. n. 186/2000 della Corte costituzionale
Richiamata in relazione alla possibile responsabilità per la proposizione di impugnazioni infondate; sulla scorta di tale giurisprudenza la Corte ha disposto il versamento di una somma alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La sola piccola quantità di stupefacente non garantisce automaticamente la destinazione ad uso personale: bisogna valutare il contesto (luogo, comportamento, modalità di detenzione, suddivisione in dosi, presenza di denaro in banconote di piccolo taglio, strumenti di confezionamento).
- Il giudizio sulla destinazione allo spaccio è di fatto un giudizio di fatto affidato al giudice di merito; la Cassazione verifica solo che la motivazione sia logica e non contraddittoria, non sostituisce la valutazione probatoria.
- Le censure di illegittimità costituzionale su norme processuali devono essere adeguatamente motivate e rilevanti per il particolare grado di giudizio; molte disposizioni sull'appello non sono invocabili in cassazione.
- Comportamenti come il tentativo di disfarsi della sostanza alla vista delle forze dell'ordine e la suddivisione in più pezzi sono indici forti di finalità di cessione.
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati può comportare sanzioni economiche (spese processuali e pagamento alla Cassa delle ammende) se si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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