Cassazione Penale, Sentenza n. 12021/2022 del 01/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cava ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto il suo reclamo contro la proroga del regime penitenziario speciale di cui all'art. 41-bis. Ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione, sostenendo che la proroga si fondava su elementi generici e presuntivi: il decorso del tempo avrebbe determinato la perdita della sua posizione di vertice e l'isolamento dal gruppo; vi sarebbero l'assenza di nuove incriminazioni, il mancato coinvolgimento in faide con il clan Graziano, la libertà riconquistata di suoi congiunti (sottoposti a misure di prevenzione personale) e la prova dei suoi impegni rieducativi. Inoltre denunciava che la documentazione prodotta al reclamo non era stata esaminata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui l'art. 41-bis richiede una valutazione prognostica della persistenza del collegamento con la criminalità organizzata e autorizza proroghe biennali quando permangono le condizioni di pericolo che giustificarono l'applicazione originaria. Ha osservato che il Tribunale di sorveglianza ha motivato adeguatamente la decisione richiamando: il ruolo apicale già accertato del ricorrente nel clan camorristico; la perdurante operatività del sodalizio nel territorio; i legami con affiliati recentemente rimessi in libertà; precedenti condanne per aver diretto attività estorsive dalla detenzione e una evasione durante licenza seguita da latitanza; nonché ripetute infrazioni disciplinari e la mancata attività lavorativa intramuraria. Ha ritenuto che tali elementi siano sufficienti e non illusori per sostenere la proroga; ha inoltre ricordato che il mero decorso del tempo non è di per sé idoneo a escludere la persistenza della "capacità" di mantenere collegamenti. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
Disciplina il regime penitenziario differenziato per gravi reati e le proroghe; richiede elementi per ritenere la sussistenza di collegamenti con associazioni criminali e consente valutazioni prognostiche sulla capacità di mantenere tali collegamenti (anche tenendo conto dei parametri del comma 2-bis). Il mero decorso del tempo non esclude la persistenza della capacità di collegamento.
Richiamato come norma di procedimento in relazione al motivo di impugnazione (presunta violazione di legge e motivazione), implicando il controllo di legittimità sulla contestata decisione processuale.
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- La proroga del regime 41-bis si basa su una valutazione prognostica: non è necessario provare oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità penale, ma occorre dimostrare la ragionevole persistenza del collegamento con la criminalità organizzata.
- Il semplice decorso del tempo non è sufficiente a escludere la persistenza della "capacità" di mantenere collegamenti criminali; la valutazione deve considerare profilo criminale, ruolo nell'associazione, operatività del sodalizio, eventuali nuove incriminazioni, esiti del trattamento rieducativo e tenore di vita dei familiari.
- La motivazione del provvedimento di proroga (o dell'ordinanza che la conferma) deve essere non apparente: è sufficiente che renda conto in modo coerente e congruo degli elementi valutati; se presente, il sindacato di legittimità è limitato al profilo di violazione di legge.
- Le dichiarazioni difensive o la produzione documentale a sostegno della presunta riabilitazione devono essere concretamente valutate e confrontate con elementi negativi (es. infrazioni disciplinari, mancata attività lavorativa, legami con affiliati attivi); affermazioni generiche non prevalgono su riscontri che indicano persistenza della pericolosità.
- Elementi quali condanne precedenti per direzione di attività criminali dall'interno del carcere, evasioni o condotte disciplinarmente rilevanti sono particolarmente rilevanti e possono giustificare la proroga anche in assenza di novità processuali.
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