Cassazione Civile, Ordinanza n. 18721/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di fornitura di hardware e software per la gestione di una farmacia. L'originario acquirente aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo ottenendo poi, in sede di rinvio, la revoca del monitorio sul presupposto che la clausola contrattuale prevedesse una condizione risolutiva: entro il termine per il saldo, se la farmacia non avesse ritenuto utile la computerizzazione, il fornitore si impegnava a ritirare la merce e a restituire le somme versate. La corte di rinvio aveva qualificato la clausola come condizione risolutiva potestativa, non meramente potestativa, e aveva ritenuto che la comunicazione dell'acquirente avesse determinato lo scioglimento del contratto con effetti retroattivi, escludendo quindi il credito monitorio. I ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) violazione delle norme sulle impugnazioni e sul giudicato interno, sostenendo che la corte di rinvio avesse erroneamente ritenuto definitiva l'approvazione della clausola senza considerare che, secondo la giurisprudenza più recente, non era necessario l'appello incidentale per riproporre questioni già respinte o non esaminate; 2) violazione delle norme sulla risoluzione contrattuale e sugli interessi, deducendo che l'obbligo restitutorio conseguente all'avveramento della condizione risolutiva non comportasse un giudizio di inadempimento e quindi non giustificasse interessi convenzionali o moratori, ma al più gli interessi legali; 3) violazione dell'art. 1355 c.c. e dei canoni di buona fede, contestando la qualificazione della clausola come condizione risolutiva potestativa e sostenendo che il presupposto era del tutto soggettivo e privo di un interesse oggettivo meritevole di tutela, fondato sulla mancata familiarizzazione dell'acquirente con il computer.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo il secondo motivo. Ha ritenuto infondati il primo e il terzo: quanto al primo, ha affermato che la questione sull'approvazione della clausola era stata già decisa in primo grado e, pertanto, per poterla devolvere al giudice d'appello era necessaria la proposizione di appello incidentale; quanto al terzo, ha confermato la qualificazione della pattuizione come condizione risolutiva potestativa, perché l'evento dedotto non era rimesso al mero arbitrio della parte ma a una valutazione legata a motivi apprezzabili. Ha invece accolto il secondo motivo, chiarendo che la risoluzione del contratto produce effetti restitutori ex art. 1458 c.c. e che, nel caso di specie, la parte tenuta alla restituzione non colpevole deve corrispondere soltanto gli interessi legali sulle somme ricevute, decorrenti dal giorno del pagamento e fino al soddisfo, non già gli interessi convenzionali o tassi ulteriori. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sugli interessi e la causa è stata rinviata alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
La morte della parte, non dichiarata o notificata nel processo, non impedisce l'ultrattività del mandato difensivo ai fini dell'impugnazione nella fase considerata.
In appello non possono essere introdotte o rilevate questioni coperte da giudicato interno; la devoluzione richiede, quando necessario, appello incidentale.
Le questioni non riproposte o non devolute secondo le forme richieste restano precluse in appello.
Il giudicato interno si forma sulle statuizioni non impugnate nei modi dovuti.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla contestazione dell'approvazione della clausola.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla contestazione dell'approvazione della clausola.
La condizione meramente potestativa è nulla; la Corte ha ritenuto che la clausola controversa integrasse invece una condizione risolutiva potestativa, non meramente potestativa.
La risoluzione ha efficacia retroattiva e fa venir meno la causa delle attribuzioni patrimoniali, determinando obblighi restitutori e non risarcitori.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte ha ricondotto gli interessi dovuti al regime degli interessi legali sulle somme da restituire.
Richiamato nel motivo di ricorso quale parametro di buona fede/correttezza, ma non ritenuto violato dalla corte di merito.
Richiamato nel motivo di ricorso quale parametro di esecuzione secondo buona fede, ma non ritenuto violato dalla corte di merito.
Indica il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo da cui origina la controversia.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione invocata dai ricorrenti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio di violazione di legge invocata dai ricorrenti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Norma sul vizio di omesso esame di fatto decisivo invocata dai ricorrenti.
Massime di principio
- Quando una questione di merito è stata espressamente o indirettamente decisa dal giudice di primo grado, la parte totalmente o parzialmente soccombente su quel punto deve proporre appello incidentale per rimetterla in discussione; non è sufficiente la mera riproposizione.
- La distinzione tra condizione sospensiva e condizione risolutiva dipende dall'effetto che le parti hanno voluto attribuire all'evento dedotto: se il contratto produce immediatamente i suoi effetti e l'evento opera solo come causa di scioglimento, la clausola è risolutiva.
- Una condizione è meramente potestativa solo se l'evento dipende dal puro arbitrio di una parte; se invece il suo verificarsi è collegato a una valutazione supportata da motivi apprezzabili, la condizione può essere potestativa ma non nulla.
- La risoluzione del contratto produce effetti restitutori ex art. 1458 c.c.: la parte tenuta alla restituzione deve restituire quanto ricevuto e, se si tratta di somme di denaro, gli interessi legali decorrono dal pagamento fino al soddisfo, salvo diverso titolo valido.
- L'obbligo restitutorio conseguente alla risoluzione non coincide automaticamente con un debito risarcitorio e non giustifica, di per sé, l'applicazione di interessi convenzionali o moratori maggiori in assenza di colpa o di diverso fondamento contrattuale.
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