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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14611/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Il condominio aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento per spese condominiali ordinarie e straordinarie relative a numerosi appartamenti, deliberate dall'assemblea condominiale. Il credito era stato fatto valere anche mediante decreto ingiuntivo nei confronti del conduttore degli immobili; quel decreto era stato opposto e, secondo quanto riferito, revocato dal giudice ordinario, con successiva sentenza intervenuta dopo l'apertura del fallimento. In sede di opposizione allo stato passivo, il Tribunale aveva escluso il credito ritenendo non opponibili al fallimento sia il decreto ingiuntivo sia la documentazione prodotta a sostegno della pretesa. Con il ricorso per cassazione il creditore ha dedotto: violazione delle norme sull'onere della prova e sul procedimento di verifica del passivo, sostenendo che la pendenza del giudizio ordinario sull'esistenza del credito non impedisse l'ammissione; mancato esame della documentazione prodotta e sua opponibilità al fallimento; violazione dell'art. 2704 c.c., assumendo che i documenti avessero acquisito data certa per effetto della produzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che non era stata specificamente censurata la decisiva statuizione secondo cui il decreto ingiuntivo era stato revocato dal giudice ordinario e non era munito di formula esecutiva, mentre solo da tale momento il decreto ingiuntivo può essere opposto alla massa. Ha inoltre osservato che era inammissibile la censura sull'opponibilità della sentenza ordinaria perché non era stato adeguatamente dedotto il suo contenuto rilevante, e che la doglianza sulla documentazione sottostante si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di specificità, poiché il ricorrente non aveva indicato con precisione quali documenti fossero stati prodotti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, limitandosi a un rinvio generico e a formule ellittiche. È stato disposto il raddoppio del contributo unificato; nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come parametro sulla ripartizione dell'onere probatorio, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e per mancata contestazione delle rationes decisorie.

  • artt. 98 e 99 l. fall.

    richiamati in relazione al procedimento di opposizione allo stato passivo; il ricorso è stato però dichiarato inammissibile.

  • artt. 112 e 115 c.p.c.

    invocati dal ricorrente per omesso esame e pretesa errata valutazione delle prove, ma la Corte ha escluso la possibilità di ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    richiamato come base dei motivi di ricorso, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili.

  • art. 2704 c.c.

    invocato per sostenere l'opponibilità al fallimento dei documenti prodotti in altro giudizio; il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancanza di specifica indicazione dei documenti e per carenza di autosufficienza.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che non colpisca tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata, poiché la mancata contestazione di una ratio decisiva rende inutile l'esame delle altre doglianze.
  • La dedotta opponibilità al fallimento di un titolo monitorio o della documentazione prodotta in altro giudizio deve essere specificamente allegata e contestata nei suoi elementi rilevanti; non è sufficiente un richiamo generico a documenti o a formule ellittiche del provvedimento impugnato.
  • La produzione di una questione in cassazione non può tradursi nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, essendo precluso al giudice di legittimità il riesame del merito e degli elementi istruttori.
  • Ai fini dell'opponibilità alla massa, il decreto ingiuntivo privo di formula esecutiva e successivamente revocato dal giudice ordinario non può essere valorizzato come titolo idoneo verso i creditori della procedura.
  • Chi invoca l'acquisizione di data certa di un documento per effetto della sua produzione in altro giudizio deve indicare in modo puntuale quali documenti siano stati effettivamente prodotti e in quale contesto processuale, pena l'inammissibilità della censura.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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