Cassazione Penale, Ordinanza n. 29791/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La condanna per evasione pronunciata in appello resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione, deducendo un unico motivo relativo al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. In sostanza, lamentava che il giudice di merito non avesse rilevato una causa immediata di proscioglimento. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era del tutto generico, poiché non veniva indicato alcun elemento concreto idoneo a sostenere la richiesta, sicché il ricorso è stato ritenuto inammissibile.
Norme richiamate
Il proscioglimento immediato può essere rilevato solo in presenza di elementi concreti e decisivi; una deduzione meramente generica non è sufficiente a imporne l'applicazione.
La sentenza impugnata riguardava una condanna per evasione.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che invoca il proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p. deve essere specifico e sorretto da allegazioni concrete; in difetto, il motivo è inammissibile per genericità.
- In sede di legittimità, la mera prospettazione astratta della possibile applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è sufficiente se non si indicano fatti o ragioni idonei a dimostrare l'evidenza della causa di proscioglimento.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
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