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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12177/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La lite nasce dall'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da due debitori avverso il precetto notificato dalla banca originaria poi succeduta nei diritti di credito a Intesa Sanpaolo s.p.a. e quindi a Penelope SPV s.r.l. Il precetto richiedeva il pagamento di somme derivanti da un mutuo ipotecario, composto da rate insolute, interessi di mora e capitale residuo, dopo che la banca aveva intimato il pagamento di alcune rate e aveva ritenuto il contratto risolto. In appello i debitori hanno contestato, tra l'altro, che alcuni ritardi nei pagamenti fossero coperti dalla sospensione legale dei termini prevista dalla normativa emergenziale per il sisma del 2012, che la clausola contrattuale di risoluzione fosse stata correttamente interpretata, che la diffida ad adempiere e il precetto fossero validi, e che la banca potesse fondare la risoluzione su ritardi e omessi pagamenti precedenti anche alla luce dei principi di correttezza e buona fede. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti quattordici motivi, con doglianze per omesso esame di fatti decisivi, violazione di norme sostanziali e processuali, errata interpretazione del contratto e nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione apparente.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla sospensione emergenziale, chiarendo che la disciplina del d.l. n. 74/2012 riguarda le rate in scadenza nel periodo di sospensione e non i ratei già scaduti prima del 20 maggio 2012. Ha poi affermato che il mancato pagamento di rate del mutuo può integrare di per sé un inadempimento definitivo, idoneo a fondare la risoluzione secondo la clausola contrattuale o, in mancanza, secondo la regola generale dell'importanza non scarsa dell'inadempimento. I motivi sull'interpretazione della clausola risolutiva, sulla diffida ad adempiere, sull'asserita modifica del titolo esecutivo, sulla violazione dell'onere della prova e sulla dedotta omessa pronuncia sono stati dichiarati inammissibili o infondati per difetto di specificità, perché non colpivano la reale ratio decidendi o non rispettavano l'autosufficienza del ricorso. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti in favore di entrambe le controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    disciplinava l'opposizione all'esecuzione proposta dai debitori avverso il precetto

  • art. 40, comma 2, t.u.b.

    consente la risoluzione per ritardi di pagamento solo al ricorrere dei presupposti di legge; il ritardo oltre 180 giorni è assimilato a inadempimento definitivo, mentre il mancato pagamento totale di ratei resta soggetto alle regole ordinarie o alla clausola contrattuale

  • art. 8, n. 9, d.l. n. 74 del 2012

    la sospensione dei pagamenti riguarda le rate dei mutui e dei finanziamenti esigibili nel periodo emergenziale, non quelle già scadute prima del 20 maggio 2012

  • d.l. n. 74 del 2012

    normativa emergenziale per i territori colpiti dal sisma del 2012, rilevante solo per le rate in scadenza nel periodo di sospensione

  • l. n. 122/2012

    conversione del d.l. n. 74 del 2012, richiamata per la disciplina della sospensione dei pagamenti

  • d.m. 1 giugno 2012

    richiamato come termine di inizio della sospensione dei versamenti e degli adempimenti nelle aree terremotate

  • art. 10, all. A, del contratto di mutuo

    clausola risolutiva espressa richiamata per fondare lo scioglimento del rapporto in presenza dell'inadempimento previsto dal contratto

  • artt. 1362 ss. c.c.

    canoni di interpretazione contrattuale invocati dai ricorrenti, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità

  • art. 1370 c.c.

    canone ermeneutico invocato dai ricorrenti

  • art. 1371 c.c.

    canone ermeneutico invocato dai ricorrenti

  • art. 1454 c.c.

    la doglianza sul termine inferiore di adempimento è stata ritenuta eccentrica rispetto alla ratio decidendi, perché la decisione di merito prescindeva dalla diffida ad adempiere

  • art. 1456 c.c.

    la clausola risolutiva espressa opera se l'inadempimento previsto si verifica; la volontà di avvalersene può risultare anche implicitamente ma in modo inequivocabile

  • art. 1455 c.c.

    in assenza di clausola risolutiva espressa, il mancato pagamento integra causa di risoluzione solo se non di scarsa importanza

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di onere probatorio; la censura è stata ritenuta inammissibile e priva di specificità

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione al principio di non contestazione e al contenuto dell'onere di autosufficienza del ricorso

  • art. 36 c.p.c.

    richiamato nei motivi sulla pretesa modifica della causa petendi e della domanda riconvenzionale subordinata

  • art. 132, nn. 3 e 4, c.p.c.

    invocato per vizio di motivazione apparente e nullità della sentenza

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla sospensione legale dei mutui

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    richiamato per la 'doppia conforme' e il correlato onere di indicare le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito

Massime di principio

  • La sospensione legale dei pagamenti prevista da una normativa emergenziale va interpretata in modo temporale e finalistico: opera sulle rate o prestazioni che maturano nel periodo di sospensione, non su obbligazioni già scadute prima dell'inizio dell'emergenza.
  • Nel mutuo, il mancato pagamento integrale di una o più rate costituisce un inadempimento definitivo distinto dal semplice ritardo; tale inadempimento può fondare la risoluzione secondo la clausola risolutiva espressa o, in mancanza, secondo l'art. 1455 c.c.
  • Il ritardo nel pagamento assume rilevanza come causa di risoluzione solo nei limiti espressamente previsti dalla legge o dalla disciplina pattizia; oltre il termine legale di 180 giorni il ritardo può essere equiparato, per effetto della legge, a inadempimento definitivo.
  • La volontà del creditore di avvalersi di una clausola risolutiva espressa può desumersi anche da comportamenti concludenti, purché inequivoci, come la notificazione del precetto per l'intero credito residuo.
  • In sede di legittimità, le censure sull'interpretazione del contratto, sul principio di non contestazione, sulla motivazione apparente e sull'omessa pronuncia devono essere formulate con elevata specificità e autosufficienza; in difetto, sono inammissibili.
  • La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo è ammissibile solo se riguarda un fatto storico realmente decisivo, non una questione di diritto o una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • Quando la decisione di merito si fonda su una ratio decidendi autonoma e assorbente, le censure rivolte a profili non decisivi o assorbiti risultano inammissibili se non colpiscono quella ratio principale.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoMoraMutuoEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveTitolo esecutivoImpugnazioni
RamiObbligazioniContrattiProcesso civileBancario e finanziarioEsecuzioni
SottomaterieInteressi usurariEstinzione anticipata
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàRisoluzione del contrattoLitisconsorzio necessario

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