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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24133/2024 del 18/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha chiesto il dissequestro e la restituzione della somma di € 40.940,00, sequestrata il 28/06/2010 nella s.r.l. Golden Apple amministrata dal suocero Jiaju Zhang. Pur essendo la somma stata formalmente restituita allo Zhang con sentenza che ha prosciolto l'imputato per prescrizione, questi ha rinunciato a ritirarla dichiarando che appartenesse alla nuora. Il Tribunale di Prato ha respinto la richiesta di restituzione in favore della Mu ritenendo non provata la sua titolarità: ha dato scarso valore alla prova documentale fornita dalla ricorrente e ha ritenuto inattendibile la dichiarazione scritta dello Zhang per mancanza di data e autenticazione della firma, mentre ha valorizzato il fatto che il denaro fosse nella cassaforte della ditta amministrata dallo Zhang. La ricorrente ha impugnato l'ordinanza per omessa valutazione delle prove e per motivazione illogica, rilevando che il verbale di sequestro attesta la sua presenza, l'apertura della cassaforte da parte sua e la sua immediata rivendicazione di proprietà, non contradetta dallo Zhang.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in entrambi i motivi. Ha ritenuto l'ordinanza del Tribunale carente e manifestamente illogica per aver omesso di valutare nel loro complesso gli elementi di fatto richiamati nel verbale di sequestro: la presenza della Mu al momento della perquisizione, la sua attività nell'aprire la cassaforte, la immediata rivendicazione della proprietà della somma e di alcuni monili riconosciuti come suoi, nonché la rinuncia dello Zhang a ritirare la somma. La Corte ha inoltre chiarito che la dichiarazione scritta del Zhang, pur priva di data e autenticazione, deve essere valutata unitamente al comportamento concreto dell'apparente dichiarante e alle circostanze del caso. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha ordinato il rinvio al Tribunale di Prato, quale giudice dell'esecuzione in diversa composizione, per un nuovo giudizio con piena libertà valutativa ma tenendo conto delle considerazioni sopra indicate.

Norme richiamate

  • art. 416 cod.pen.

    Norma sostanziale che indicava uno dei reati contestati all'originario indagato (associazione per delinquere); citata come sfondo del procedimento penale da cui è nato il sequestro.

  • art. 648-bis cod.pen.

    Norma sostanziale che indicava un altro dei reati contestati all'originario indagato (riciclaggio); citata come contesto al sequestro dei beni.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen.

    Norma processuale richiamata dalla ricorrente per censurare omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia. La Corte l'ha ritenuta fondata: il giudice dell'esecuzione non ha valutato adeguatamente elementi fondamentali del verbale di sequestro e del comportamento delle parti.

Massime di principio

  • La titolarità di somme sequestrate va valutata nel suo complesso: documenti, dichiarazioni coeve e comportamento concreto delle persone al momento del sequestro devono essere considerati congiuntamente.
  • Una dichiarazione scritta apparentemente generica o priva di data/autenticazione non è automaticamente priva di valore probatorio se supportata dal comportamento concreto del dichiarante (es. rinuncia a ritirare la somma) e dalle circostanze fattuali.
  • Il verbale di sequestro/perquisizione e la condotta tenuta al momento dell'intervento (presenza, apertura della cassaforte, rivendicazione immediata di proprietà, riconoscimento di beni) sono elementi probatori rilevanti per l'accertamento della titolarità.
  • Il giudice dell'esecuzione deve motivare in modo coerente e valutare tutte le circostanze rilevanti; la mancata valutazione di elementi determinanti integra motivo di annullamento in sede di legittimità.
  • La rinuncia da parte dell'avente titolo formale (colui cui la legge avrebbe dovuto restituire il denaro) a ritirare la somma può essere interpretata come indice di riconoscimento che il diritto appartiene a terzi e va valutata insieme ad altre prove.
  • In situazioni di incertezza sulla titolarità, il giudice deve svolgere un esame complessivo delle prove e non basare la decisione su un unico elemento formale mancato di autenticazione.

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