Cassazione Penale, Sentenza n. 24133/2024 del 18/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha chiesto il dissequestro e la restituzione della somma di € 40.940,00, sequestrata il 28/06/2010 nella s.r.l. Golden Apple amministrata dal suocero Jiaju Zhang. Pur essendo la somma stata formalmente restituita allo Zhang con sentenza che ha prosciolto l'imputato per prescrizione, questi ha rinunciato a ritirarla dichiarando che appartenesse alla nuora. Il Tribunale di Prato ha respinto la richiesta di restituzione in favore della Mu ritenendo non provata la sua titolarità: ha dato scarso valore alla prova documentale fornita dalla ricorrente e ha ritenuto inattendibile la dichiarazione scritta dello Zhang per mancanza di data e autenticazione della firma, mentre ha valorizzato il fatto che il denaro fosse nella cassaforte della ditta amministrata dallo Zhang. La ricorrente ha impugnato l'ordinanza per omessa valutazione delle prove e per motivazione illogica, rilevando che il verbale di sequestro attesta la sua presenza, l'apertura della cassaforte da parte sua e la sua immediata rivendicazione di proprietà, non contradetta dallo Zhang.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in entrambi i motivi. Ha ritenuto l'ordinanza del Tribunale carente e manifestamente illogica per aver omesso di valutare nel loro complesso gli elementi di fatto richiamati nel verbale di sequestro: la presenza della Mu al momento della perquisizione, la sua attività nell'aprire la cassaforte, la immediata rivendicazione della proprietà della somma e di alcuni monili riconosciuti come suoi, nonché la rinuncia dello Zhang a ritirare la somma. La Corte ha inoltre chiarito che la dichiarazione scritta del Zhang, pur priva di data e autenticazione, deve essere valutata unitamente al comportamento concreto dell'apparente dichiarante e alle circostanze del caso. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha ordinato il rinvio al Tribunale di Prato, quale giudice dell'esecuzione in diversa composizione, per un nuovo giudizio con piena libertà valutativa ma tenendo conto delle considerazioni sopra indicate.
Norme richiamate
Norma sostanziale che indicava uno dei reati contestati all'originario indagato (associazione per delinquere); citata come sfondo del procedimento penale da cui è nato il sequestro.
Norma sostanziale che indicava un altro dei reati contestati all'originario indagato (riciclaggio); citata come contesto al sequestro dei beni.
art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen.
Norma processuale richiamata dalla ricorrente per censurare omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia. La Corte l'ha ritenuta fondata: il giudice dell'esecuzione non ha valutato adeguatamente elementi fondamentali del verbale di sequestro e del comportamento delle parti.
Massime di principio
- La titolarità di somme sequestrate va valutata nel suo complesso: documenti, dichiarazioni coeve e comportamento concreto delle persone al momento del sequestro devono essere considerati congiuntamente.
- Una dichiarazione scritta apparentemente generica o priva di data/autenticazione non è automaticamente priva di valore probatorio se supportata dal comportamento concreto del dichiarante (es. rinuncia a ritirare la somma) e dalle circostanze fattuali.
- Il verbale di sequestro/perquisizione e la condotta tenuta al momento dell'intervento (presenza, apertura della cassaforte, rivendicazione immediata di proprietà, riconoscimento di beni) sono elementi probatori rilevanti per l'accertamento della titolarità.
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare in modo coerente e valutare tutte le circostanze rilevanti; la mancata valutazione di elementi determinanti integra motivo di annullamento in sede di legittimità.
- La rinuncia da parte dell'avente titolo formale (colui cui la legge avrebbe dovuto restituire il denaro) a ritirare la somma può essere interpretata come indice di riconoscimento che il diritto appartiene a terzi e va valutata insieme ad altre prove.
- In situazioni di incertezza sulla titolarità, il giudice deve svolgere un esame complessivo delle prove e non basare la decisione su un unico elemento formale mancato di autenticazione.
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