Cassazione Civile, Ordinanza n. 34822/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La parte ricorrente impugna l'ordinanza/sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal de cuius per asserita tardività, ritenendo che la notificazione della sentenza di primo grado fosse idonea a far decorrere il termine breve ex art. 326 c.p.c. Il ricorso per cassazione è fondato su due motivi strettamente connessi: con il primo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 82 del r.d. n. 37/1934, in relazione all'interpretazione delle Sezioni Unite n. 10143/2012 e alle modifiche agli artt. 366 e 125 c.p.c. operate dall'art. 25 della L. n. 183/2011; con il secondo si censura la motivazione come contraddittoria e illogica nella parte in cui la Corte d'appello ha limitato il principio delle Sezioni Unite alle sole comunicazioni/notificazioni di cancelleria e ha escluso che, prima del d.l. n. 90/2014, vi fosse un obbligo di notifica a mezzo PEC degli atti di parte.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Ritiene erroneo il ragionamento della Corte d'appello, perché il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 10143/2012 non è limitato alle notificazioni o comunicazioni di cancelleria, ma ha portata generale e riguarda anche le notificazioni effettuate a iniziativa di parte. Ne consegue che la notificazione della sentenza di primo grado eseguita presso la cancelleria della Corte d'appello non era idonea a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325, comma 1, c.p.c.; l'appello doveva dunque considerarsi tempestivo. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La decorrenza del termine breve per impugnare dipende da una notificazione idonea della sentenza; nel caso concreto la Corte esclude che la notificazione eseguita in cancelleria fosse idonea a farlo decorrere.
Il termine breve di impugnazione non decorre se la notificazione della sentenza non è effettuata nelle forme idonee, secondo il principio richiamato dalla Corte.
art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37
La domiciliazione ex lege presso la cancelleria opera solo in assenza dell'indicazione dell'indirizzo PEC del difensore; il principio è richiamato come generale e non limitato alle sole comunicazioni di cancelleria.
Richiamato per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 25 L. n. 183/2011 nel quadro della disciplina del domicilio del difensore e delle notificazioni.
Richiamato unitamente all'art. 366 c.p.c. nel quadro delle modifiche normative sugli adempimenti del difensore e sull'indicazione della PEC.
art. 25 della legge n. 183/2011
È evocato come norma che ha modificato gli artt. 366 e 125 c.p.c. incidendo sul contesto interpretativo della vicenda.
Richiamato dalla Corte d'appello per sostenere la validità esclusivamente telematica delle comunicazioni di cancelleria.
Richiamato per l'introduzione dell'art. 16-sexies nel d.l. n. 179/2012, ma la Cassazione osserva che tale disciplina non escludeva la portata generale del principio già affermato dalle Sezioni Unite.
art. 16-sexies del d.l. n. 179/2012
La Corte d'appello lo considera introdotto solo dal 19 agosto 2014; la Cassazione non condivide la conseguenza tratta, perché il principio delle Sezioni Unite aveva già rilievo generale.
Sezioni Unite n. 10143/2012
Affermano che la domiciliazione ex lege presso la cancelleria opera solo se il difensore non abbia indicato l'indirizzo PEC comunicato al proprio ordine; la Cassazione qualifica tale principio come generale e applicabile anche alle notificazioni di parte.
Massime di principio
- Il principio secondo cui la domiciliazione ex lege presso la cancelleria opera solo in mancanza dell'indicazione della PEC del difensore ha portata generale e non è limitato alle sole comunicazioni o notificazioni di cancelleria.
- Una notificazione della sentenza effettuata presso la cancelleria non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione se il difensore della parte destinataria ha indicato un indirizzo PEC comunicato al proprio ordine.
- Ai fini della tempestività dell'impugnazione, occorre verificare l'idoneità della notificazione a produrre la decorrenza del termine breve, secondo la disciplina vigente e l'interpretazione sistematica delle norme sulla domiciliazione e sulle notificazioni telematiche.
- L'interpretazione di una pronuncia delle Sezioni Unite non può essere arbitrariamente circoscritta al solo caso delle notifiche di cancelleria quando il principio enunciato sia formulato in termini generali e la fattispecie decisa riguardi una notificazione di parte.
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