Cassazione Penale, Sentenza n. 14473/2023 del 05/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro del 29/09/2022 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per plurimi reati: partecipazione ad associazione mafiosa con ruolo organizzativo, usura, esercizio abusivo di attività finanziaria, trasferimento fraudolento di valori e intestazione fittizia di autovetture. La difesa ha contestato la gravità indiziaria per ciascun capo (assenza di prove specifiche, genericità delle dichiarazioni dei collaboratori, ruolo meramente coniugale e non associativo rispetto al marito capo-clan, occasionalità dei prestiti e loro carattere non professionale, mancata partecipazione a summit, inesistenza della finalità elusiva/agevolativa per le auto) e ha censurato la mancata valutazione adeguata delle esigenze cautelari alla luce della separazione tra la ricorrente e il marito, sostenendo che ciò avrebbe dovuto escludere il pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili o manifestamente infondati i primi cinque motivi con riguardo alla gravità indiziaria, perché rappresentavano una mera rivalutazione del materiale probatorio e non contestavano vizi tipici di legittimità della motivazione. In particolare la Corte ha confermato che l'ordinanza del riesame aveva adeguatamente motivato il ruolo vicario/di rilievo della Garofalo e la funzione strumentale dell'attività creditizia per l'associazione. Tuttavia la Corte ha accolto la censura relativa alle esigenze cautelari: ha ritenuto che il Tribunale non avesse adeguatamente valutato l'effetto della separazione con il marito sulla persistenza del vincolo associativo e sul pericolo di reiterazione, limitandosi ad affermare che la ricorrente aveva perseverato nelle condotte ante-separazione. Per tale profilo la Corte ha disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di Catanzaro per un nuovo esame con supplemento di motivazione sul punto specifico delle esigenze cautelari.
Norme richiamate
Norma inerente l'associazione di tipo mafioso. La Corte ha considerato corretta la qualificazione del ruolo apicale/organizzativo attribuito alla ricorrente e l'applicazione dell'aggravante quando l'attività (anche creditizia) risulti strumentale all'accrescimento della forza economica e del controllo territoriale dell'associazione.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Presunzione legale circa il pericolo di reiterazione per reati puniti con pena non lieve. La Corte ha richiamato tale presunzione ma ha ritenuto necessario che il giudice di merito valuti specificamente gli eventi sopravvenuti (es. separazione) che possono incidere sulla persistenza del pericolo, con motivazione esauriente.
Norme sui termini della custodia cautelare e sugli effetti degli indici di gravità indiziaria/della pena massima: la Corte ha osservato che l'eventuale esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis non avrebbe modificato i termini cautelari applicabili, data la configurabilità del reato associativo con pena elevata.
Norma sull'intestazione fittizia di beni. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato adeguatamente la finalità elusiva e l'agevolazione all'associazione rispetto alle autovetture oggetto d'accusa.
art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen.
Riferimento procedurale richiamato rispetto alle fasi processuali e alle norme applicabili in presenza di reati gravi; citato per spiegare l'invarianza di taluni effetti cautelari anche in caso di esclusione di aggravanti accessorie.
Massime di principio
- Per censurare la gravità indiziaria in Cassazione non basta proporre una rivalutazione alternativa dei fatti: è necessario dimostrare vizi di motivazione rilevabili in termini di omessa valutazione di argomenti decisivi o incoerenze logiche nell'iter argomentativo del giudice di merito.
- Le affermazioni dei collaboratori e la pluralità di destinatari di condotte (es. numerosi debitori) possono integrare l'elemento della professionalità/continuità in fatti di usura o esercizio abusivo di attività finanziaria; semplici deduzioni difensive sulla natura amicale dei prestiti vanno documentate con elementi concreti.
- L'aggravante collegata al metodo mafioso può essere riconosciuta anche quando la condotta (es. concessione di credito) risulti strumentale all'accrescimento della forza economica e del controllo territoriale dell'organizzazione, non soltanto quando sia impiegata violenza fisica o minaccia esplicita.
- Le modifiche sopravvenute dello stato di fatto (per esempio la separazione tra coniugi quando uno è capo-clan) possono incidere concretamente sull'esistenza del vincolo associativo e sul pericolo di reiterazione: il giudice deve valutarle esplicitamente e motivare perché valgono o meno a superare la presunzione di pericolo prevista dall'art. 275 c.3 c.p.p.
- Una decisione difensiva volta a escludere un'aggravante ha utilità pratica solo se tale esclusione può effettivamente incidere sulle misure cautelari o sulla durata complessiva della custodia; altrimenti l'interesse all'impugnazione può essere limitato.
- Le impugnazioni che si limitano a qualificare come "generiche" o "sbagliate" determinate valutazioni senza fornire elementi probatori alternativi rischiano l'inammissibilità per difetto di specificità.
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