Cassazione Penale, Sentenza n. 10561/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Rosa era stato condannato in abbreviato per concorso nella truffa online aggravata (art. 640, comma 2, n.2bis cod. pen.) e per il reato di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.). Si contestava che una vittima, interessata all'acquisto di un'autovettura pubblicizzata online, avesse versato 200 euro su una PostePay risultata intestata al La Rosa. Il ricorrente denunciava carenze probatorie e motivazionali: in particolare contestava che la Corte avesse attribuito la responsabilità per la truffa solo perché la PostePay risultava intestata a lui, senza prova che l'avesse attivata con i suoi documenti o che avesse la materiale disponibilità della carta; inoltre deduceva che la sostituzione di persona fosse stata commessa da una donna che si fingeva Laura Damiani e che non vi fosse motivazione per ritenere la responsabilità del La Rosa per tale delitto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla truffa, ritenendo che le censure fossero un tentativo di reiscrutare fatti e prove riservati ai giudici di merito e non costituissero specifiche violazioni di legge; la Corte territoriale aveva dato motivazione ritenuta adeguata: la PostePay era risultata intestata al La Rosa, attivata con suoi documenti non denunciati come smarriti, e l'imputato non aveva fornito spiegazioni alternative né dichiarato di aver perso il possesso della carta, implicando la sua partecipazione o collaborazione nell'uso del conto per la frode. Invece il motivo relativo alla sostituzione di persona (art. 494) è stato accolto: la motivazione del primo giudice era apodittica e la Corte d'appello non si era confrontata con l'argomento di appello; il mero possesso o messa a disposizione del conto non dimostra la consapevolezza o il concorso nella sostituzione di persona. La sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al reato di cui all'art. 494 cod. pen. con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio su quel capo; il ricorso è stato dichiarato inammissibile per il resto. Ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. la decisione relativa alla truffa aggravata è dichiarata irrevocabile.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) ed e))
Usato per valutare limiti di censura in cassazione: il ricorso non può limitarsi a proporre una lettura alternativa delle prove o a chiedere diverso apprezzamento logico dei fatti; devono essere dedotte specifiche violazioni di legge o deficit motivazionali rilevanti.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti della motivazione richiesta in cassazione per i motivi enunciati nel ricorso; la deduzione dei motivi deve essere nei limiti strettamente necessari alla motivazione.
Il reato di sostituzione di persona richiede prova che l'imputato abbia posto in essere o concorso nella condotta di farsi o far apparire altri per indurre in errore; la messa a disposizione di un conto non è di per sé sufficiente a provare la consapevolezza e il concorso nella sostituzione di persona senza adeguata motivazione.
art. 640 cod. pen. (comma 2, n.2bis) - truffa aggravata
La Corte ha ritenuto che la titolarità del conto PostePay e la circostanza che fosse stato aperto con documenti dell'imputato, non denunciati come smarriti, unitamente alla mancanza di spiegazioni alternative, costituiscono elementi logici e sufficienti per ritenere il concorso nella truffa online.
Richiamati per la partecipazione e il concorso nel reato: la responsabilità per concorso richiede che l'imputato abbia contribuito alla realizzazione del fatto, anche agevolandolo tramite la messa a disposizione di strumenti utili.
art. 165 disp. att. cod. proc. pen.
Principio di autosufficienza dell'impugnazione in cassazione: il ricorrente deve allegare o indicare specificamente gli atti che si assume travisati ovvero farli materialmente allegare al fascicolo, onere che qui non è stato assolto.
art. 624 comma 2 cod. proc. pen.
Applicato per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza in relazione al capo relativo alla truffa aggravata, dopo annullamento limitato ad altro reato.
artt. 610 e 611 cod. proc. pen. (richiamati sul contraddittorio scritto)
Confermano la possibilità di svolgere il contraddittorio in forma scritta e di decidere senza udienza orale se non richiesta nei termini; nel procedimento non si è svolta trattazione orale per assenza di richiesta.
Massime di principio
- In cassazione non è ammesso ritrattare la valutazione di fatto operata dai giudici di merito: i motivi che si limitano a chiedere un diverso apprezzamento delle prove sono inammissibili salvo specifiche violazioni di legge o contraddizioni logiche gravi.
- La titolarità formale di un conto o di una carta di pagamento intestata all'imputato e l'uso di documenti a suo nome possono legittimare il convincimento della responsabilità o del concorso nella truffa se non emergono spiegazioni alternative plausibili fornite dall'imputato stesso.
- La mera messa a disposizione di uno strumento usato per la frode non prova automaticamente tutti i reati collegati; per reati diversi come la sostituzione di persona è necessario motivare specificamente la consapevolezza e la partecipazione dell'imputato a quella condotta.
- Il principio di autosufficienza dell'impugnazione impone al ricorrente di allegare o indicare esattamente gli atti che si assume travisati; l'assenza di tali allegazioni può portare all'inammissibilità del ricorso.
- Se la motivazione di merito è apodittica o non affronta specifici argomenti di difesa rilevanti, la censura può essere accolta con annullamento parziale e rinvio per colmare le lacune motivazionali.
- La dichiarazione di irrevocabilità parziale della sentenza opera quando la cassazione annulla solo taluni capi della decisione, lasciando invece definitivi gli altri, secondo le norme procedurali applicabili.
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