Cassazione Penale, Sentenza n. 345/2023 del 09/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva negato la convalida dell'arresto eseguito nei confronti di Clemente Martino per coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente (marijuana) e aveva altresì negato l'applicazione della misura cautelare. La Procura contestava che il giudice avesse indebitamente valorizzato dichiarazioni rese in sede di interrogatorio e elementi acquisiti successivamente all'arresto anziché limitarsi al quadro fattuale e probatorio esistente al momento dell'intervento precautelare.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata del GIP. Ha ritenuto che il giudice di convalida avesse posto rilievo su elementi estranei al sindacato consentito in quella sede (valutazioni tipiche della fase cautelare o di merito) e non si fosse limitato a verificare, con un vaglio di ragionevolezza, la legittimità dell'intervento e il quadro fattuale emergente al momento dell'arresto (lancio dello spinello, perquisizioni e ritrovamento di piante, contenitori e strumenti). In sostanza la decisione del GIP è stata annullata perché la valutazione era estesa oltre i limiti della convalida e, alla luce dei fatti disponibili al momento dell'arresto, sussistevano ragioni per convalidare l'arresto.
Norme richiamate
La fattispecie è stata ricondotta al comma 5 dell'art. 73 (detenzione e coltivazione per finalità diverse dall'uso personale). La Corte segnala che tale qualificazione attiene al merito e non può costituire il solo argomento per negare la convalida quando, al momento dell'arresto, gli elementi evidenziavano la possibilità di uso non esclusivamente personale.
art. 386, comma 3; art. 390, comma 1; artt. 380 e 381; art. 274
Art. 386 e 390 richiamati per i termini e formalità della trasmissione degli atti e della richiesta di convalida. Artt. 380 e 381 richiamati in relazione alla flagranza/quasi flagranza, la valutazione della legittimità dell'intervento necessita di un vaglio di ragionevolezza sui fatti presenti al momento dell'arresto. L'art. 274 elenca le esigenze cautelari che vanno valutate nella fase cautelare successiva, non nella sola convalida.
Massime di principio
- In sede di convalida dell'arresto il giudice deve limitarsi a verificare la legittimità dell'intervento sulla base del quadro fattuale e probatorio esistente al momento dell'arresto, con un vaglio di ragionevolezza; non è sede per valutazioni di merito profonde o per sindacare appieno le esigenze cautelari.
- Elementi acquisiti successivamente all'arresto o valutazioni afferenti alla possibile adozione di misure cautelari non dovrebbero essere determinanti per negare la convalida se, al momento dell'arresto, i fatti indicavano ragionevole fondamento per l'intervento.
- La presenza di indizi immediati e concreti (es. getto dello spinello, rinvenimento di piante, contenitori e strumenti per coltivazione/confezionamento) può giustificare la convalida dell'arresto perché depone, secondo criteri di ragionevolezza, per un uso non meramente personale.
- La qualificazione giuridica definitiva del fatto (es. ricondurlo al comma 5 dell'art. 73) e la valutazione della sussistenza di esigenze cautelari concrete sono materie proprie della fase cautelare e del merito, non del sindacato preliminare sulla convalida dell'arresto.
- Il giudice di convalida deve evitare di basare la decisione su elementi ambigui o su valutazioni che presuppongono un accertamento approfondito della responsabilità, riservati alla successiva fase processuale.
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