Cassazione Penale, Sentenza n. 23335/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso il rigetto, da parte della Corte di appello di Lecce, della richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la Corte ha escluso la sostituzione sulla base dell'inidoneità concreta del programma predisposto dall'U.E.P.E., ritenendo di non avere alcun potere di modificare o integrare il programma stesso. Secondo il ricorrente il giudice avrebbe dovuto valutare l'idoneità della misura alternativa in termini di rieducazione e, ove necessario, acquisire chiarimenti o chiedere la riformulazione del programma all'U.E.P.E., non potendo la decisione essere rimessa integralmente a un organo esterno.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha ritenuto errato il ragionamento della Corte di appello che, dopo aver considerato astrattamente ammissibile la sostituzione della pena, ha rigettato la richiesta limitandosi a dichiarare l'inidoneità del programma U.E.P.E. senza spiegare perché il giudice fosse vincolato a quel programma e senza aver tentato un dialogo costruttivo con l'U.E.P.E. o le parti per individuare un contenuto della pena sostitutiva calibrato sul condannato. La sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata alla Corte di appello che dovrà riesaminare la questione, interloquendo con le parti e con l'U.E.P.E., verificando in che misura e con quali modalità procedere alla sostituzione della pena.
Norme richiamate
art. 545-bis cod. proc. pen. (testo originario e rinnovato)
«il giudice, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689»
Attribuisce al giudice la competenza decisionale sulla sostituzione della pena; prevede la possibilità di decidere subito o di fissare un'udienza per acquisire informazioni, consentendo al giudice ampio potere di acquisizione di dati dall'U.E.P.E. e dagli altri soggetti indicati dalla norma
art. 56-bis legge 24 novembre 1981, n. 689
"la prestazione non può essere inferiore a sei ore settimanali di lavoro di pubblica utilità"
Fissa un parametro minimo quantitativo per il lavoro di pubblica utilità che il giudice deve considerare nella valutazione dell'idoneità del programma, ma non impedisce al giudice di modulare o integrare il contenuto della pena sostitutiva
art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689
Stabilisce che il giudice, nei limiti di legge e considerando i criteri dell'art. 133 c.p., può applicare la pena sostitutiva tenendo conto delle esigenze di rieducazione e reinserimento sociale del condannato; impone un obbligo motivazionale quando si preferiscano misure che incidono maggiormente sulla libertà personale rispetto al lavoro di pubblica utilità
Criteri generali di determinazione della pena che il giudice deve considerare anche nella scelta della pena sostitutiva (pericolosità, personalità, ecc.)
art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Individua soggetti dai quali il giudice può acquisire certificazioni (es. disturbi da uso di sostanze) utili per la valutazione della misura sostitutiva
d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (novellazione art. 545-bis)
Ha modificato la procedura prevedendo che il giudice decida subito se ritiene di avere elementi sufficienti; rimane però la possibilità di fissare un'udienza per accertamenti, confermando il ruolo decisorio e discrezionale del giudice e la fase interlocutoria con l'U.E.P.E.
Massime di principio
- Il giudice ha la competenza primaria e discrezionale di decidere se sostituire la pena detentiva con una pena sostitutiva e di determinarne il contenuto in modo individualizzato; non è vincolato passivamente al programma predisposto dall'U.E.P.E.
- L'U.E.P.E. svolge funzione consultiva e di supporto tecnico: il suo programma è elemento informativo sul quale il giudice può interrogare, chiedere chiarimenti o richiedere integrazioni/riformulazioni, ma non sostituisce la decisione giudiziale
- Il giudice deve valutare la congruità della pena sostitutiva in termini di rieducazione e reinserimento sociale, e non esclusivamente con riferimento a parametri quantitativi del programma; la sostituzione va negata solo se esistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute o che la misura non realizzi le finalità rieducative
- La procedura consente al giudice di acquisire tutte le informazioni necessarie (U.E.P.E., polizia giudiziaria, documentazione sanitaria ecc.) e, se manca chiarezza sul programma, deve promuovere il dialogo con l'U.E.P.E. e le parti prima di rigettare la richiesta
- Le modifiche normative recenti (d.lgs. n. 31/2024) non hanno eliminato il potere del giudice di rimodulare la pena: esse semplificano i tempi decisionali ma mantengono la possibilità di ulteriori accertamenti e di udienza interlocutoria quando necessario
- In pratica, in casi simili il difensore dovrebbe chiedere formalmente chiarimenti o integrazioni al programma U.E.P.E. e sollecitare il giudice a compiere un accertamento concreto e motivato sull'idoneità rieducativa della misura, evitando che la decisione sia meramente automatica in base al documento predisposto dall'U.E.P.E.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23236/2025 del 23/06/2025
- Sentenza penale · 23 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23237/2025 del 23/06/2025
- Sentenza penale · 23 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23238/2025 del 23/06/2025
- Sentenza penale · 23 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23239/2025 del 23/06/2025
- Sentenza penale · 23 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23240/2025 del 23/06/2025
- Sentenza penale · 23 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23241/2025 del 23/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →