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Ordinanza

Ordinanza n. 926/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del "giudizio di inidoneità al servizio di polizia" quale vice ispettore, prot. n. 0025559, emesso in data 11 dicembre 2025, a firma del Direttore dell’Istituto per Ispettori di -OMISSIS-, con cui è stato attribuito al ricorrente il punteggio di 11/24 e, conseguentemente, è stato espresso giudizio di "non idoneità"; - del decreto di dimissione dal “19° Corso di formazione per allievi vice ispettori della Polizia di Stato", prot. n. 0028119 del 17 dicembre 2025, con cui il ricorrente è stato dimesso dal 19° corso di formazione e restituito al ruolo di provenienza; - della graduatoria finale di merito del “19° corso di formazione per allievi vice ispettori della Polizia di Stato”, pubblicata in data 12 dicembre 2025, nella parte in cui non include il ricorrente tra gli allievi idonei; - del verbale della commissione unica d’esame del 12 dicembre 2025 e della proposta di dimissione; - nonché di tutti i verbali, atti e documenti loro allegati, unitamente ai giudizi espressi dalla predetta "commissione unica d'esame" nella valutazione del ricorrente e dei restanti atti della procedura formativa, comunque presupposti, connessi e conseguenti all'approvazione degli esiti, ancorché oggi non conosciuti o mostrati al ricorrente.

Giustizia amministrativa202600303

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità al servizio di polizia e conseguenti dimissione dal 19° corso di formazione per allievi vice ispettori, esclusione dalla graduatoria finale e atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità, il decreto di dimissione dal corso, la graduatoria finale e gli atti della commissione unica d'esame, chiedendone la sospensione cautelare. L'inidoneità è derivata dall'attribuzione di 11/24 punti, inferiore al minimo di 15/24 previsto dall'art. 7 del decreto di indizione del corso, in ragione di gravi condotte tenute durante le attività formative: fornitura di false generalità a un docente, cui è conseguita una sanzione pecuniaria e anche un decreto penale di condanna; mancata tempestiva produzione di certificazione medica e irreperibilità alla visita fiscale, sanzionate con richiamo scritto; assenza in aula nonostante la firma sul foglio delle presenze, sanzionata con deplorazione. Il ricorrente ha contestato, per quanto emerge dall'ordinanza, la mancata preventiva audizione dei docenti, la contraddittorietà tra la valutazione negativa della condotta e i risultati didattici positivi, errori procedurali nell'accertamento delle condotte, la mancata indicazione dei parametri di valutazione previsti dall'art. 7 del decreto di indizione e l'illegittimità degli atti conseguenti.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto che la preventiva audizione dei docenti non apparisse idonea a modificare la valutazione di fatti disciplinarmente rilevanti; non ha ravvisato, in via prima facie, contraddizione tra la condotta negativa e i risultati didattici positivi; ha rilevato che le dedotte irregolarità procedurali non erano sorrette da prove evidenti; ha considerato sufficientemente intellegibile il percorso motivazionale anche senza un espresso richiamo ai parametri dell'art. 7; e ha qualificato la valutazione della condotta del discente come esercizio di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo in presenza di macroscopiche abnormità, non ravvisate nel caso concreto. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 d.C.P. del 19 dicembre 2024

    punteggio minimo di 15/24

    La disposizione individua il punteggio minimo necessario per l'idoneità nel corso; il ricorrente aveva conseguito 11/24.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale, esaminata dal TAR nella presente ordinanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nella valutazione della condotta di un allievo di un corso di formazione della Polizia di Stato, l'amministrazione esercita discrezionalità amministrativa; il sindacato cautelare del giudice è escluso in assenza di macroscopiche abnormità.
  • La valutazione negativa della condotta dell'allievo non è prima facie contraddittoria per il solo fatto che il medesimo abbia conseguito risultati didattici positivi, poiché profitto e condotta costituiscono profili valutabili distintamente.
  • La mancata indicazione puntuale, nell'atto conclusivo, dei parametri di valutazione previsti dalla disciplina del corso non determina, in sede cautelare, l'illegittimità dell'atto quando il complessivo percorso motivazionale risulti comunque intelligibile.
  • Le contestazioni relative a presunti errori procedurali nell'accertamento delle condotte non sono idonee a fondare la sospensione cautelare in assenza di evidenze probatorie immediate e univoche.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivo

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