Cassazione Penale, Ordinanza n. 22953/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva solo rideterminato in senso più favorevole il trattamento sanzionatorio, confermando per il resto la responsabilità per il delitto aggravato di minaccia. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valutato gli elementi favorevoli indicati dalla difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: la Corte di appello aveva motivato in modo congruo e логico la negazione delle attenuanti generiche richiamando gli elementi di cui all'art. 133 c.p. ritenuti prevalenti, in particolare i precedenti specifici dell'imputato, e la censura difensiva si risolveva in una generica sollecitazione a una diversa valutazione del merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte richiama i criteri di commisurazione della pena e li considera correttamente valutati dal giudice di merito nella decisione sulle attenuanti generiche, con apprezzamento discrezionale non sindacabile se congruamente motivato.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
È la disposizione implicitamente coinvolta nella doglianza sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la cui esclusione è stata ritenuta adeguatamente motivata dal giudice di merito.
Massime di principio
- La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito sia del tutto mancante, apparente o manifestamente illogica; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura degli elementi di fatto.
- Nella valutazione delle attenuanti generiche il giudice può valorizzare in modo decisivo i precedenti penali specifici dell'imputato e gli altri criteri di cui all'art. 133 c.p., purché dia conto in modo congruo delle ragioni della decisione.
- La deduzione generica di elementi favorevoli alla difesa non consente di superare una motivazione di merito logicamente coerente sulla negazione delle attenuanti generiche.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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