Cassazione Penale, Ordinanza n. 23716/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli che aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, con fine pena indicato per ottobre 2028. Con l'unico motivo ha dedotto che il giudice di merito avrebbe motivato in modo contraddittorio e comunque illogico, sottovalutando elementi favorevoli prodotti dalla difesa: in particolare la documentazione attestante l'assenza di legami con organizzazioni criminali e la sussistenza dei presupposti per la misura alternativa. Secondo il ricorrente, il diniego sarebbe stato fondato quasi esclusivamente sul curriculum criminale e su un ingiustificato giudizio prognostico sfavorevole circa il rischio di recidiva, senza adeguata considerazione degli elementi positivi acquisiti nel trattamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza si sia mosso correttamente entro il perimetro dei principi che governano la concessione delle misure alternative, valutando discrezionalmente la meritevolezza del condannato e l'idoneità della misura al reinserimento sociale. Il giudice di merito aveva esaminato tutte le risultanze del trattamento, comprese quelle sfavorevoli richiamate nell'ordinanza (violazioni delle prescrizioni degli arresti domiciliari, pendenza di procedimenti per reati della stessa indole, valutazioni di pericolosità da parte della DDA), con motivazione non lacunosa né illogica. È stata quindi confermata la legittimità del diniego dell'affidamento in prova, anche in ragione dell'elevato rischio di recidiva e della necessità di un più ampio periodo di osservazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale richiede una valutazione discrezionale di meritevolezza e di idoneità al reinserimento sociale, senza automatismi e alla luce della pericolosità residua.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se vi è colpa nella proposizione dell'impugnazione, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nell'irritualità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice di sorveglianza, che deve verificare concretamente la meritevolezza del condannato e l'idoneità della misura a favorire il reinserimento sociale, senza automatismi.
- Nel giudizio sull'affidamento in prova il giudice può valorizzare le relazioni degli organi di osservazione ma non ne è vincolato; deve apprezzare globalmente personalità, stile di vita e pericolosità residua alla luce delle esigenze rieducative.
- Il diniego della misura è legittimo se fondato su una motivazione completa, non illogica e non contraddittoria, che dia conto anche degli elementi sfavorevoli emersi nel trattamento, quali violazioni delle prescrizioni, precedenti o pendenze per reati della stessa indole e indicatori di elevato rischio di recidiva.
- La gradualità nella concessione dei benefici penitenziari non è una regola assoluta, ma esprime un razionale criterio di progressione trattamentale coerente con le esigenze di osservazione e rieducazione del condannato.
- Il ricorso per cassazione avverso il diniego di una misura alternativa è inammissibile quando si limita a contrapporre una diversa lettura del materiale valutato dal giudice di merito, senza evidenziare reali vizi di legittimità della motivazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23494/2025 del 24/06/2025
- ordinanza_penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23503/2025 del 24/06/2025
- ordinanza_penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23504/2025 del 24/06/2025
- ordinanza_penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23529/2025 del 24/06/2025
- ordinanza_penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23530/2025 del 24/06/2025
- ordinanza_penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23531/2025 del 24/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →