Cassazione Penale, Ordinanza n. 06715/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per furto aggravato e tentato furto aggravato. L'unico motivo deduceva erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, c.p. e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e generico: quanto alla prima aggravante, la decisione di merito si fondava sul danneggiamento della recinzione del fondo e il ricorso non conteneva censure effettive; quanto alla seconda, le doglianze erano meramente ipotetiche sulla commissione dei fatti su cose esposte alla pubblica fede; quanto all'art. 131-bis, oltre al rilievo che la pena minima prevista per il furto consumato aggravato non ne consentiva l'applicazione, le deduzioni erano comunque generiche.
Norme richiamate
art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, c.p.
Le aggravanti invocate riguardano, rispettivamente, il danneggiamento di cose e la sottrazione su cose esposte alla pubblica fede; nel caso concreto la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la loro sussistenza e non specificamente censurata in ricorso.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile, anche in ragione della pena minima prevista per il furto consumato aggravato, oltre che per la genericità delle censure difensive.
È richiamata come ulteriore aggravante non specificamente contestata, la cui presenza incide anche sulla possibilità di applicare l'art. 131-bis c.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, ove vi sia colpa nell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La Corte lo richiama come causa di non punibilità non concedibile nel caso concreto per la struttura del reato aggravato e per la genericità del motivo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contestazioni generiche o meramente assertive, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La sussistenza di un'aggravante, quando sorretta da un preciso dato fattuale valorizzato dal giudice di merito, non può essere utilmente censurata con doglianze ipotetiche o prive di specifica critica al percorso argomentativo.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la struttura del reato, anche alla luce delle aggravanti contestate, non consente il superamento della soglia ostativa prevista dalla legge e, comunque, la relativa deduzione deve essere puntuale e non generica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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