Cassazione Civile, Ordinanza n. 25992/2024 del 03/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso effettuata dal ricorrente e dell'accettazione da parte del controricorrente, dichiarando l'estinzione del giudizio. Ha disposto la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, affermando che l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione.
Esito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di opere, nell'ambito del quale il committente aveva contestato in appello il riconoscimento di somme ulteriori in favore dell'appaltatrice a titolo di revisione prezzi e di anticipi per procedure espropriative, nonché la correttezza del calcolo operato sulla base di fatture, SAL e atti aggiuntivi relativi a varianti progettuali. Nel ricorso per cassazione il committente deduceva: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione inesistente o apparente; (2) violazione dell'art. 3 del d.l. n. 333/1992, sostenendo che agli atti aggiuntivi stipulati dopo l'entrata in vigore della norma dovesse applicarsi il regime sopravvenuto e non la revisione prezzi; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 22 della l. n. 584/1977, per avere la Corte territoriale ritenuto ammissibile la domanda di saldo della revisione prezzi con riferimento a fatture emesse dalle imprese dell'ATI; (4) violazione dell'art. 116 c.p.c., perché dall'importo eventualmente dovuto per revisione prezzi andava detratto quanto già conteggiato nel 32° SAL per effetto della modifica del corrispettivo derivante dalla sesta perizia di variante, e perché sarebbe insussistente o non provato il credito per anticipo relativo alle procedure espropriative. Tuttavia, prima della decisione, entrambe le parti hanno rinunciato al ricorso e la rinuncia è stata accettata.
Norme richiamate
richiamato per la procura speciale apposta in calce al ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato come parametro del motivo di ricorso sulla nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro della dedotta nullità della sentenza per difetto di motivazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato per i motivi di violazione o falsa applicazione di legge.
invocato dal ricorrente per sostenere l'inapplicabilità della revisione prezzi ai contratti aggiuntivi stipulati dopo l'entrata in vigore della norma.
richiamato nel motivo con cui si contestava l'ammissibilità della domanda di saldo della revisione prezzi.
art. 22 della l. n. 584/1977
richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per contestare la domanda relativa alla revisione prezzi.
richiamato nel motivo relativo alla valutazione delle risultanze documentali e al calcolo delle somme dovute.
art. 31 del Capitolato speciale di appalto
richiamato per sostenere l'insussistenza o indimostrabilità del credito per anticipo sulle procedure espropriative.
utilizzato come आधार per la dichiarazione di estinzione del giudizio e la compensazione delle spese a seguito di rinuncia e accettazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha escluso la sua applicazione alla rinuncia al ricorso per cassazione, negando il raddoppio del contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
richiamato in relazione alla disciplina del raddoppio del contributo unificato.
art. 30 maggio 2002 n. 115
citato nel riferimento al contributo unificato e alla sua disciplina.
Massime di principio
- Quando interviene rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dalla controparte, il giudizio deve essere dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, le spese possono essere compensate ai sensi dell'art. 391 c.p.c., secondo la valutazione della Corte.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la previsione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non opera in tale ipotesi.
- Le questioni di merito o di motivazione dedotte nel ricorso restano prive di decisione quando il processo si estingue per rinuncia accettata.
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