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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33737/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

La controversia nasce da una esecuzione forzata immobiliare promossa da alcuni creditori sulla base di un titolo giudiziale di condanna al pagamento di una somma a titolo risarcitorio, poi incrementata in appello. I debitori hanno proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., sostenendo di avere estinto il debito mediante il pagamento, nel corso del procedimento, di una somma complessiva superiore al credito azionato e chiedendo in via principale la declaratoria di insussistenza del credito complessivamente fatto valere, o in subordine l'accertamento del residuo eventualmente dovuto al netto di quanto già corrisposto. Le domande sono state respinte nei gradi di merito; la Corte di cassazione aveva già cassato la precedente sentenza di appello con rinvio. Riassunta la causa, la Corte d'appello ha nuovamente rigettato l'opposizione. Avverso tale ultima decisione i debitori hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma prima della decisione hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato e accettato dalla controparte, chiedendo anche la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, validamente proposta e accettata dal difensore dei controricorrenti munito di mandato ad hoc, ha ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art. 390 c.p.c. e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso ogni pronuncia sulle spese, ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c., e ha precisato che l'estinzione del giudizio non comporta l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia ritualmente notificata e accettata dalla controparte munita di valido mandato, determina l'estinzione del giudizio.
  • L'estinzione del giudizio di cassazione esclude sia la pronuncia sulle spese processuali sia l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
  • Quando il processo si chiude per rinuncia al ricorso, la Corte non decide sui motivi di impugnazione e non entra nel merito della controversia originaria.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveRicorso per cassazione
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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