Cassazione Civile, Ordinanza n. 33737/2022 del 16/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La controversia nasce da una esecuzione forzata immobiliare promossa da alcuni creditori sulla base di un titolo giudiziale di condanna al pagamento di una somma a titolo risarcitorio, poi incrementata in appello. I debitori hanno proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., sostenendo di avere estinto il debito mediante il pagamento, nel corso del procedimento, di una somma complessiva superiore al credito azionato e chiedendo in via principale la declaratoria di insussistenza del credito complessivamente fatto valere, o in subordine l'accertamento del residuo eventualmente dovuto al netto di quanto già corrisposto. Le domande sono state respinte nei gradi di merito; la Corte di cassazione aveva già cassato la precedente sentenza di appello con rinvio. Riassunta la causa, la Corte d'appello ha nuovamente rigettato l'opposizione. Avverso tale ultima decisione i debitori hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma prima della decisione hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato e accettato dalla controparte, chiedendo anche la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, validamente proposta e accettata dal difensore dei controricorrenti munito di mandato ad hoc, ha ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art. 390 c.p.c. e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso ogni pronuncia sulle spese, ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c., e ha precisato che l'estinzione del giudizio non comporta l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 615, secondo comma, c.p.c.
norma posta a fondamento dell'opposizione all'esecuzione proposta dai debitori per contestare l'esistenza o persistenza del credito azionato in executivis
norma richiamata per la riassunzione della controversia dopo la cassazione con rinvio
norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio non partecipata
la rinuncia al ricorso, notificata e accettata dalla controparte, integra la fattispecie estintiva del giudizio di cassazione
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
in caso di estinzione del giudizio non si provvede sulle spese processuali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando il giudizio si estingue per rinuncia, non trattandosi di rigetto o inammissibilità
fonte della disciplina del contributo unificato richiamata ai fini dell'esclusione dell'ulteriore importo
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia ritualmente notificata e accettata dalla controparte munita di valido mandato, determina l'estinzione del giudizio.
- L'estinzione del giudizio di cassazione esclude sia la pronuncia sulle spese processuali sia l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- Quando il processo si chiude per rinuncia al ricorso, la Corte non decide sui motivi di impugnazione e non entra nel merito della controversia originaria.
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