Cassazione Penale, Sentenza n. 28466/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di un cantiere edile è stato condannato dal Tribunale di Napoli alla pena di euro 3.000 di ammenda per la contravvenzione di cui all'art. 92 del d.lgs. 81/2008, per non avere adeguato il piano di sicurezza e coordinamento all'evoluzione dei lavori. L'imputato ha impugnato la sentenza con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 92 d.lgs. 81/2008, sostenendo che l'obbligo di aggiornamento del PSC non sussistesse perché il cantiere era sospeso, chiuso e privo di lavorazioni, anche in ragione del sequestro e dell'assenza di rischio interferenziale; con il secondo ha denunciato vizio di motivazione, assumendo che il Tribunale avesse illogicamente ritenuto il cantiere attivo e non avesse dato prova di lavorazioni successive alla sua nomina, né della concreta esigibilità dell'adempimento, richiamando anche le dichiarazioni del teste e del consulente di parte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il primo motivo e non ammissibile il secondo. Ha affermato che il coordinatore per l'esecuzione non è tenuto solo a presidiare il rischio interferenziale tra lavorazioni in corso, ma anche a vigilare sull'organizzazione e sulla sicurezza del cantiere come entità fisica e giuridica; perciò l'obbligo di adeguare il PSC permane anche se le lavorazioni sono sospese, poiché devono essere valutati i rischi connessi alla sospensione, alla presenza di attrezzature, alle possibili intrusioni, al degrado delle opere provvisionali e agli agenti atmosferici. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che le doglianze mirassero a una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità, e ha considerato congrua la motivazione del giudice di merito sulla permanenza di attività e sulla mancata attualizzazione del PSC. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
Disciplina gli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, includendo sia la verifica dell'applicazione del PSC sia il suo adeguamento in relazione all'evoluzione dei lavori e alle modifiche intervenute; tale obbligo permane anche in caso di sospensione delle lavorazioni.
Prevede la sanzione per la violazione degli obblighi del coordinatore per l'esecuzione previsti dall'art. 92.
Distingue la figura del coordinatore per la progettazione da quella del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; il ricorrente era contestato nella seconda qualità.
Richiamato quale insieme di compiti del coordinatore per la progettazione.
Richiamato per il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), di cui il coordinatore per l'esecuzione deve verificare l'applicazione e aggiornare il contenuto.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Usato per denunciare violazione di legge e falsa applicazione della norma incriminatrice.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Usato per denunciare il vizio di motivazione; la Corte ribadisce che in cassazione non è consentita la rivalutazione del merito probatorio.
Massime di principio
- L'obbligo del coordinatore per l'esecuzione di adeguare il PSC in relazione all'evoluzione dei lavori non cessa per il solo fatto che il cantiere sia momentaneamente sospeso o non vi siano lavorazioni in corso.
- Il coordinatore per l'esecuzione non presidia soltanto il rischio interferenziale tra imprese, ma deve considerare la sicurezza del cantiere nella sua complessiva dimensione organizzativa e statica, incluse le aree, le attrezzature e i rischi derivanti dalla sospensione delle attività.
- La sospensione delle lavorazioni può generare ulteriori rischi specifici, come degrado delle opere provvisionali, intrusioni di terzi, effetti degli agenti atmosferici e necessità di manutenzioni, che impongono un aggiornamento del piano di sicurezza.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio; la censura motivazionale è ammissibile solo nei limiti della manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, non per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti.
- Se il giudice di merito ha fornito una motivazione coerente e plausibile sulla permanenza dell'obbligo di aggiornamento del PSC e sulla sussistenza di attività o condizioni di rischio nel cantiere, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
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