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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5990/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La parte civile impugnava la conferma dell'assoluzione per il reato di minaccia pronunciata in favore dell'imputato. Il ricorso deduceva tre censure: (1) nullità per mancato rinnovo dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p.; (2) vizio nella valutazione della prova e nella qualificazione delle espressioni dell'imputato come meramente offensive invece che minacciose, con omissione della rilevanza delle dichiarazioni della persona offesa e dei suoi familiari e richiamo alla pregressa condanna per stalking; (3) illegittima condanna della parte civile alle spese processuali nonostante il riconoscimento di una condotta di ingiuria di rilevanza civile e mancata trasmissione al giudice civile o compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che sussistesse l'obbligo di rinnovare l'istruttoria: l'obbligo previsto dalle Sezioni unite riguarda i casi in cui l'appello riformi l'assoluzione di primo grado, mentre qui il Tribunale ha confermato l'assoluzione e, secondo la giurisprudenza citata, non era obbligatorio il rinnovo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché impugnava la motivazione (vizio di fatto) mentre il ricorso in cassazione contro sentenze d'appello sul giudice di pace è ammesso solo per violazione di legge. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: l'ingiuria non è più reato dal d.lgs. n.7/2016 e il giudice penale non poteva procedere alla valutazione delle conseguenze civili senza un accertamento penalmente rilevante del fatto. Pur richiamando che il rigetto comporta normalmente la condanna alle spese, la Corte ha considerato la particolarità della vicenda e ha disposto la compensazione delle spese tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    L'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale per le prove dichiarative, indicato dalle Sezioni unite, opera principalmente quando il giudice d'appello riformi l'assoluzione di primo grado; se il giudice d'appello conferma l'assoluzione non sussiste l'obbligo di rinnovazione

  • art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    I giudizi di cassazione avverso sentenze di appello pronunciate su reati di competenza del giudice di pace sono limitati ai motivi di violazione di legge; non sono quindi ammissibili censure che deducano vizi di motivazione/fatto

  • art. 185 cod. pen.

    La competenza del giudice penale a decidere su pretese risarcitorie della parte civile si fonda sull'accertamento del reato presupposto: senza un accertamento penale del fatto non può essere pronunciata una decisione sulle conseguenze civili

  • d.lgs. n. 7 del 15/01/2016

    Ha depenalizzato l'ingiuria: la condotta non costituisce più reato penale, per cui il giudice penale non può più accertarne gli effetti penali e ha limiti nell'accertamento delle relative conseguenze civili

  • Giurisprudenza: Sezioni Unite, sent. n. 22065/2021 (Cremonini)

    Precisa i casi in cui il giudice di appello è tenuto a rinnovare l'istruttoria: obbligo collegato alla necessità di riformare una assoluzione di primo grado quando la decisione si fonda sull'apprezzamento di prove dichiarative

Massime di principio

  • Se il giudice d'appello conferma l'assoluzione pronunciata in primo grado non sussiste automaticamente l'obbligo di rinnovare l'istruttoria dibattimentale; l'obbligo è rilevante quando l'appello comporta una riforma dell'assoluzione basata sulla nuova valutazione di prove dichiarative
  • In cassazione contro sentenze di appello emesse dal giudice di pace sono ammissibili solo motivi di violazione di legge: censure fondate su valutazioni della prova o sulla motivazione (vizi di fatto) rischiano l'inammissibilità
  • La depenalizzazione dell'ingiuria limita la capacità del giudice penale di accertare conseguenze civili con riferimento a quella fattispecie: per ottenere una pronuncia sui danni civili è spesso necessario il giudizio civile o un reato penale accertato come presupposto
  • La circostanza di precedenti vicende penali (es. condanna per stalking) può avere rilievo nel giudizio di merito ma non cambia i limiti processuali dell'impugnazione in sede di legittimità: bisogna inquadrare le censure secondo i profili di legge ammessi in cassazione
  • La gestione delle spese processuali può essere adattata dal giudice della legittimità in presenza di particolarità della vicenda: anche se il ricorso è rigettato, la Corte può disporre la compensazione delle spese fra le parti

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