Cassazione Civile, Ordinanza n. 25866/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (servizio postale)
La controversia
La controversia nasce dall’invio, da parte della società assicuratrice, di un assegno bancario recante clausola di non trasferibilità mediante posta ordinaria, anziché con modalità idonee a garantirne la consegna al destinatario. Il titolo veniva sottratto e successivamente riscosso da un soggetto diverso dall’effettivo beneficiario. La società assicuratrice agiva quindi contro la società postale, ritenuta responsabile come negoziatrice/presentatrice del titolo e come soggetto che aveva consentito l’illecito pagamento. Dopo un primo rigetto in primo grado, il Tribunale accoglieva l’appello della società assicuratrice e condannava la società postale al risarcimento. In cassazione la società postale deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 83 d.P.R. n. 156/1973, del d.m. 26 febbraio 2004, in relazione all’art. 1227, primo comma, c.c. e all’art. 43 r.d. n. 1736/1933, oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il giudice di appello aveva erroneamente escluso il concorso di colpa del mittente, nonostante l’invio dell’assegno tramite posta ordinaria avesse inciso causalmente sull’evento dannoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti della dedotta violazione dell’art. 1227, primo comma, c.c. Ha ritenuto che la spedizione per posta ordinaria di un assegno non trasferibile, poi sottratto e incassato da soggetto non legittimato, integri condotta idonea a fondare il concorso di colpa del mittente. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e rinviato al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per la decisione nel merito e per la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
È stata evocata come norma processuale che consente di denunciare violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo in cassazione.
art. 83 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
Richiamato dalla ricorrente come disciplina del servizio postale rilevante per valutare la modalità di spedizione del titolo.
d.m. 26 febbraio 2004
Richiamato dalla ricorrente come fonte regolatoria del servizio postale e delle modalità di invio.
La Corte lo applica nel senso che la spedizione ordinaria dell’assegno può integrare un comportamento colposo del creditore/danneggiato idoneo a concorrere causalmente nel danno.
art. 43 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736
Richiamato in relazione alla disciplina dell’assegno e alla riscossione del titolo, ma non è la norma decisiva della ratio decidendi espressa in dispositivo.
Massime di principio
- La spedizione di un assegno non trasferibile mediante posta ordinaria, quando il titolo venga sottratto e riscosso da un soggetto non legittimato, può costituire condotta colposa del mittente ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c.c., perché espone volontariamente il titolo a un rischio evitabile.
- Ai fini del concorso di colpa, non rileva solo l’eventuale errore dell’intermediario nella identificazione del presentatore, ma anche la scelta iniziale, causalmente antecedente, delle modalità di trasmissione del titolo.
- La clausola di intrasferibilità non elimina il rischio di sottrazione del titolo durante l’invio, perché impedisce la circolazione del titolo ma non garantisce la sua consegna al destinatario.
- L’obbligo della banca di identificare il presentatore non esclude il concorso causale del mittente, poiché il pagamento richiede comunque la materiale disponibilità dell’assegno e la falsificazione dei documenti può rendere difficile il controllo.
- Quando la modalità di spedizione non assicuri, per quanto possibile, la consegna diretta al prenditore, il danno derivante dall’indebito incasso può essere imputato in parte anche al comportamento del mittente.
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