Sentenza n. 1372/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, sede di Roma, sez. I bis, 14 luglio 2025 n. 13808, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore dell’Autorità giudiziaria ordinaria sul ricorso n. 7308/2025 R.G. proposto per l’annullamento: a) della nota 14 aprile 2025 prot. n.28305, conosciuta in data imprecisata, con cui il Ministero della difesa, in risposta all’istanza 14 marzo 2025 dei ricorrenti, ha loro negato il diritto al differenziale stipendiale di cui all’art. 52 del CCNL Comparto funzioni centrali del 9 maggio 2022; b) della nota 21 marzo 2024 prot. n.28503, con cui il medesimo Ministero si è conformato al parere 15 marzo 2024 prot. n.2529 dell’ARAN- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, nel senso che il predetto differenziale stipendiale non spetti al personale idoneo non vincitore reclutato a seguito di scorrimento di graduatoria autorizzato dopo l’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale al 1 novembre 2022; c) del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di complessive n. 2293 unità di personale non dirigenziale di area seconda a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno, del Ministero della cultura e dell’Avvocatura dello Stato, indetto con bando 23 dicembre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi ed esami) n. 104 del 31 dicembre 2021; e di ogni atto connesso ovvero conseguente, incluse le graduatorie di merito ovvero gli atti di assegnazione ovvero di immissione in servizio; e la condanna dell’amministrazione resistente ad attribuire ai ricorrenti il predetto differenziale stipendiale; nonché per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza 14 marzo 2025 prot. n. 2025314811401000000 di riesame in autotutela presentata dai ricorrenti e del conseguente obbligo di provvedere;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. I-bis, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa in favore del giudice ordinario, in relazione al diniego del differenziale stipendiale previsto dal CCNL e agli atti ministeriali applicativi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti, originariamente idonei non vincitori del concorso RIPAM per profili amministrativi e successivamente assunti dal Ministero della Difesa a seguito dello scorrimento della graduatoria, hanno contestato il mancato riconoscimento del differenziale stipendiale previsto dall'art. 52 del CCNL Comparto funzioni centrali del 9 maggio 2022. In primo grado avevano impugnato la nota ministeriale di diniego, la precedente nota con cui il Ministero si era conformato al parere ARAN contrario al riconoscimento del beneficio, il bando e gli atti connessi, chiedendo anche la condanna dell'amministrazione all'attribuzione del differenziale e l'accertamento dell'illegittimità del silenzio sull'istanza di autotutela. Il TAR aveva declinato la giurisdizione amministrativa, ritenendo che la controversia non riguardasse la procedura concorsuale né atti di macro-organizzazione, ma l'applicazione di una norma collettiva al rapporto di lavoro. In appello, il primo motivo ha censurato tale statuizione, sostenendo che gli atti ministeriali fossero atti di macro-organizzazione, in quanto collegati alla scelta di coprire nuovi posti mediante scorrimento della graduatoria e recanti una disciplina generale sul trattamento degli idonei assunti con lo scorrimento. Gli ulteriori motivi riproponevano le censure di merito e una richiesta istruttoria sugli atti dello scorrimento e dell'assegnazione delle sedi. Il Collegio ha inoltre rilevato che la domanda sul silenzio, formalmente riproposta, non era stata concretamente sviluppata e risultava comunque superata dall'intervenuta risposta ministeriale.
La decisione
L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha preliminarmente precisato che la domanda relativa al silenzio costituiva, in concreto, un errore materiale, poiché l'amministrazione aveva risposto all'istanza e l'appello non sviluppava alcuna censura specifica sul punto. Ha inoltre affermato che, quando l'appello è proposto contro una sentenza di primo grado che declina la giurisdizione, il giudice d'appello deve limitarsi alla questione di giurisdizione: se la riconosce, annulla la sentenza e rinvia al primo giudice; se la nega, conferma la declinatoria, senza esaminare il merito. Nel merito della questione devoluta, il Collegio ha ritenuto che gli atti impugnati non fossero atti di macro-organizzazione ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 165/2001. Gli atti di macro-organizzazione sono quelli con cui l'amministrazione stabilisce le linee fondamentali dell'organizzazione degli uffici, individua gli uffici di maggiore rilevanza e i criteri di conferimento della titolarità, oppure fissa le dotazioni organiche. Le note contestate si limitavano invece ad applicare la disciplina del CCNL alle singole posizioni dei lavoratori, negando il differenziale stipendiale, senza dettare una disciplina generale e senza esercitare poteri pubblicistici. Si trattava quindi di atti di gestione del rapporto di lavoro aventi natura privatistica, adottabili anche da un datore di lavoro privato, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Il Consiglio di Stato ha distinto gli atti in esame dagli atti relativi alla scelta delle sedi e alla decisione di mettere a disposizione nuove sedi e procedere allo scorrimento, questi ultimi potenzialmente riconducibili alla macro-organizzazione perché incidenti sulla dotazione organica. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità e novità della questione.
Norme richiamate
Le amministrazioni pubbliche definiscono [...] le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive
La giurisdizione amministrativa sugli atti di macro-organizzazione riguarda esclusivamente gli atti che fissano le linee fondamentali dell'organizzazione degli uffici, individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i criteri di conferimento della titolarità, oppure determinano le dotazioni organiche. Non comprende gli atti di gestione del rapporto di lavoro che applicano il CCNL a singoli dipendenti.
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
La giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali non si estende a una controversia che non mette in discussione l'indizione o la gestione della procedura, ma riguarda esclusivamente il trattamento economico del personale già assunto.
art. 52 CCNL Comparto funzioni centrali del 9 maggio 2022
Con decorrenza dalla data indicata al comma 1, al personale in servizio alla medesima data sono mantenuti a titolo di differenziale stipendiale [...]
La controversia sull'applicazione del differenziale stipendiale previsto dal contratto collettivo attiene alla gestione privatistica del rapporto di lavoro quando l'amministrazione si limita ad applicare la norma collettiva alle singole posizioni dei dipendenti.
L'appello contro una sentenza di primo grado che abbia negato la giurisdizione consente al giudice d'appello di decidere la sola questione di giurisdizione; ove riconosca la giurisdizione amministrativa, deve annullare la sentenza e rinviare la causa al giudice di primo grado, senza decidere il merito.
Massime di principio
- Sono atti di macro-organizzazione, soggetti alla giurisdizione amministrativa, solo quelli con cui l'amministrazione fissa le linee fondamentali dell'organizzazione degli uffici, individua gli uffici di maggiore rilevanza e i criteri di conferimento della relativa titolarità oppure determina le dotazioni organiche.
- Le determinazioni con cui un'amministrazione applica una disposizione del contratto collettivo alla posizione economica di singoli dipendenti, negando o riconoscendo un trattamento retributivo, costituiscono atti di gestione privatistica del rapporto di lavoro e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, anche se adottate da un'amministrazione pubblica.
- La decisione amministrativa di ampliare le dotazioni organiche, mettere a disposizione nuove sedi o procedere allo scorrimento di una graduatoria può avere natura macro-organizzativa; tale natura non si estende automaticamente alle successive determinazioni individuali sul trattamento economico degli assunti.
- Quando è appellata una sentenza di primo grado che ha declinato la giurisdizione ai sensi dell'art. 105 c.p.a., il giudice d'appello deve limitarsi alla questione di giurisdizione: se la ritiene sussistente, annulla la sentenza e rinvia al primo giudice; se la esclude, respinge l'appello, senza esaminare i motivi di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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